Il welfare integrativo per il personale “in comando” in entrata ed in uscita

In data 9 febbraio 2024, l’ARAN ha inserito nella propria banca dati, a questo link https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7795-funzioni-centrali-istituti-normo-economici/14554-cfc127a.html, l’orientamento applicativo CFC127a relativo al comparto Funzioni centrali, ma riferibile anche all’interpretazione dell’art. 82 del CCNL comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022; il testo del parere è il seguente:

“Nella locuzione ‘propri dipendenti’ presente nell’articolo dedicato al welfare aziendale è ricompreso anche il personale di ruolo temporaneamente assegnato ad altre pubbliche amministrazioni (cd. comandati out) ed il personale di ruolo presso altre amministrazioni temporaneamente assegnato presso l’amministrazione (cd. comandati in)?

L’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 55 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 relativo al welfare aziendale è ordinariamente rivolto al personale che presta servizio presso l’amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso sia assunto presso l’amministrazione o vi sia temporaneamente assegnato. Ciò in considerazione della generale finalità di accrescimento del benessere dei lavoratori e di miglioramento del clima organizzativo sottesa a tale istituto. Il mancato riconoscimento di tali benefici al personale che presta servizio presso l’amministrazione – ancorché vi sia assegnato temporaneamente – non risulterebbe in linea con tale generale finalità. Tuttavia, si dovrebbe escludere che un dipendente assegnato temporaneamente possa cumulare benefici presso l’amministrazione in cui presta servizio in comando e presso l’amministrazione con la quale è instaurato il proprio rapporto di lavoro.

Considerazioni parzialmente diverse potrebbero inoltre essere avanzate per alcune categorie di benefici, le quali, per la loro particolare natura, richiedono una continuità nelle erogazioni. Si pensi, ad esempio, a benefici consistenti nel versamento di quote integrative ai Fondi di previdenza complementare. In tali casi, dunque, la contrattazione integrativa – alla quale compete, come è noto, la individuazione dei criteri per i piani di welfare – potrebbe valutare, fermo restando il necessario rispetto del complessivo budget di spesa, il riconoscimento di taluni benefici anche a personale in comando out. Anche in questo caso, dovrebbe però escludersi il cumulo dei benefici presso diverse amministrazioni”.

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