Contrattazione – Impegno “automatico” per spese personale – Esclusione componenti variabili

“Un ulteriore limite all’obbligo di vincolare, a distanza di più esercizi finanziari, una quota del risultato di amministrazione in mancanza di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sorge nei casi in cui l’omissione si protragga oltre l’esercizio successivo e non risulti accertata la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi integrativi di cui si possa predicare l’eventuale ultrattività.
In tali casi, infatti, non può evidentemente prospettarsi la tesi secondo cui, fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo, il precedente continui ad esplicare i suoi effetti, per la parte non in contrasto con nuove disposizioni negoziali. Né può contestarsi che, di regola, gli effetti degli istituti disciplinati ex novo dal contratto integrativo possano legittimamente decorrere solo dalla data di stipula di quest’ultimo”.
Questi i principi espressi dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 1/2020/PRSP del 10 gennaio 2020, con la quale ha analizzato il rendiconto dell’esercizio 2016 di un comune.
In particolare, tra le varie irregolarità, il Collegio evidenzia la mancata approvazione del fondo per la contrattazione decentrata, con conseguenti effetti negativi, tra l’altro, sul computo della parte vincolata del risultato di amministrazione.
Del resto, precisano i Giudici contabili, la previsione dell’art.183 del TUEL, in continuità con la formulazione originaria, continua a disporre che “Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi […]”.
La formulazione che si rinviene nel paragrafo 5.2. del Principio contabile è, sotto questo profilo, più ampia, nella misura in cui statuisce – sul presupposto implicito dell’intervenuta approvazione del bilancio – che l’imputazione dell’impegno avviene “nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Il riferimento ai “trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati” impone, pertanto, di ritenere possibile impegnare importi che presentano tale natura, a prescindere dalla circostanza che afferiscano a componenti del trattamento fondamentale o accessorio.
Nel contempo la norma, consentendo l’impegno automatico delle somme destinate ai trattamenti fissi e continuativi, non distingue a seconda che essi siano posti o meno a carico delle risorse decentrate di parte stabile.
Ne deriva che la lettera a) del paragrafo 5.2. del Principio contabile allegato 4/2, nella parte in cui (terzo trattino) detta le regole di imputazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante, in generale e con particolare riferimento alle ipotesi in cui sia mancata nell’esercizio la costituzione del fondo, deve necessariamente riferirsi alle sole risorse di parte stabile non utilizzate per l’erogazione di compensi afferenti al trattamento fondamentale (es. progressioni economiche) o di compensi accessori di natura fissa e continuativa (es. indennità di comparto), dovendo in tal senso delimitarsi, per ragioni sistematiche, il riferimento alla “sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.

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