Conversione ‘Sostegni ter’: basta una variazione per le tariffe deliberate dopo il bilancio

E’ approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2022 la legge di conversione del decreto legge n. 4 del 27/01/2022, cosiddetto ‘Sostegni ter’. Fra le molte modifiche apportate al testo a suo tempo licenziato dal Governo, ve ne sono diverse di interesse per gli enti locali. Fra queste spicca senza dubbio il nuovo comma 5-bis dell’art. 13. Esso infatti prevede che: “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”. Per effetto della nuova norma, che – si badi bene – non si applica al solo esercizio 2022 ma dispone da oggi senza limiti temporali, viene finalmente risolta l’annosa questione della deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi locali successiva all’approvazione del bilancio di previsione. In questi casi, chiarisce ora il Legislatore, è sufficiente l’adozione della necessaria variazione al bilancio stesso, senza dover procedere alla sua nuova approvazione. Viene così definitivamente superato l’orientamento ormai consolidato di molte sezioni regionali della Corte dei conti che, al contrario, hanno sempre sostenuto la necessità di riapprovare l’intero bilancio. La semplificazione è notevole se si pensa alla semplicità con cui si può deliberare una variazione di bilancio rispetto alla sua integrale riapprovazione.

Il successivo comma 6-bis interviene invece con una norma in tema di applicazione delle quote non libere dell’avanzo di amministrazione. Con una modifica ai commi 897 e 898 della legge n, 145/2018, il divieto di applicare al bilancio tali quote a carico degli enti in ritardo con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, non si estende alle quote di avanzo derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all’estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del proprio debito. La stessa deroga viene estesa agli enti per i quali l’importo della lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente sia negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE e al fondo anticipazione di liquidità.

I nuovi articoli 13-bis e 13-sexies introducono poi disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di amministrazione per rilanciare l’economia cittadina nelle aree urbane più disagiate, nonché per l’utilizzo delle risorse per la rigenerazione urbana.

Da ultimo, il nuovo art. 13-septies, con una modifica all’art. 268 del Tuel interviene nuovamente sulla disciplina degli enti locali in condizioni di dissesto.

Legge n. 25 del 28/03/2022 di conversione del decreto n. 4 del 27/01/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2022

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