Credito IVA dei Comuni: tra prova sostanziale e liquidazione automatica

di Lisa Castellani 

Con l’ordinanza n. 18176 del 5 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un Comune, confermando un principio di grande interesse per gli enti locali: il credito IVA realmente esistente non può essere disconosciuto per la tardività della dichiarazione integrativa quando il contribuente sia in grado di dimostrarne la certezza e la spettanza.

La vicenda trae origine da una cartella di pagamento di oltre 459.000,00 euro emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR 633/1972. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al Comune il riporto di un credito IVA proveniente da annualità precedenti, sostenendo che le dichiarazioni integrative presentate per correggere gli errori commessi negli anni fossero tardive e, pertanto, incapaci di produrre effetti favorevoli per il contribuente.

I giudici di merito avevano accolto le ragioni del Comune, rilevando che la rettifica operata dall’Ufficio non riguardava un mero errore materiale o di calcolo emergente dalla dichiarazione, bensì implicava la ricostruzione complessa di situazioni contabili riferite a più annualità e richiedeva, pertanto, un vero e proprio accertamento sostanziale.

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il nodo della controversia, secondo la Corte, non era la tempestività delle dichiarazioni integrative in sé, bensì l’effettiva esistenza del credito IVA. Il Comune aveva ricostruito la propria posizione mediante contabilità, prospetti e documentazione idonea a dimostrare la certezza del credito maturato. In presenza di tale prova sostanziale, il credito non poteva essere negato per il solo fatto che la rettifica dichiarativa fosse intervenuta oltre i termini.

La decisione si inscrive in un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha il proprio punto di riferimento nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 17757 dell’8 settembre 2016, richiamata anche nell’ordinanza n. 18176/2026. In quella sede, la Corte aveva affermato che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che “pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione”. (Si tratta del termine originariamente previsto dall’art. 19, comma 1, del DPR 633/1972, successivamente modificato dall’art. 2 del DL 50/2017, che ha ricondotto l’esercizio del diritto alla detrazione alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. Sul punto, si segnala che lo schema del quarto decreto correttivo della riforma fiscale, cd. decreto Omnibus, prevede un ritorno alla disciplina previgente, con il ripristino del termine più ampio).

Il rapporto tra dato dichiarativo, prova sostanziale e poteri di controllo automatizzato è di particolare attualità se si considera la recente introduzione dell’art. 54-bis.1 del DPR 633/1972, che disciplina la nuova procedura di liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni IVA omesse.

La disposizione, prevista dalla legge di bilancio 2026, consente all’Agenzia delle Entrate di liquidare l’imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, utilizzando i dati disponibili (fatturazione elettronica, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche). La procedura si conclude con una comunicazione rispetto alla quale il contribuente dispone di sessanta giorni per formulare osservazioni ed eventualmente definire la pretesa.
In questo contesto il legislatore ha però espressamente stabilito che nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione”. La relazione illustrativa individua, in particolare, nel contraddittorio la sede nella quale dovrà essere valutata la spettanza di tale credito.

Pubblicato su EL News il 24/07/2026

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