La decurtazione del fondo permane finchè c’è la possibilità di riassorbimento del personale

di Monica Catellani

La Corte dei Conti, sezione regionale Marche, con la deliberazione n. 162/2026/PAR del 16 giugno 2026, ha affermato che la temporanea riduzione del fondo delle risorse decentrate prevista dall’art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001, conseguente all’esternalizzazione di un servizio comunale e al correlato trasferimento del personale ad una società partecipata, debba permanere finché risultino congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale, non assumendo autonomo rilievo, ai fini del ripristino delle risorse decurtate, la cessazione dal servizio di singole unità trasferite alla società partecipata. Con la precisazione che, laddove l’ente proceda ad una stabile ridefinizione del proprio assetto organizzativo, mediante soppressione dei posti congelati o modifica della programmazione dei fabbisogni incompatibile con il futuro riassorbimento del personale, potrà essere conseguentemente rivalutata la permanenza della riduzione del fondo originariamente operata.

Pubblicato su EL News il 03/07/2026

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