di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
Con la risposta n. 79/2026, l’Agenzia delle Entrate torna sul perimetro applicativo dell’esenzione IVA per la formazione del personale degli enti pubblici.
Il riferimento normativo, come noto, è duplice. Da un lato, l’art. 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972 esenta le prestazioni educative e didattiche, comprese quelle di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, ma richiede – oltre al requisito oggettivo – anche quello soggettivo, cioè il riconoscimento del prestatore da parte della pubblica amministrazione.
Dall’altro, l’art. 14, comma 10, L. 537/1993 introduce una disciplina speciale per il settore pubblico, stabilendo che i versamenti effettuati dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono, in ogni caso, corrispettivi di prestazioni esenti da IVA. È questa la disposizione che rileva, in via prioritaria, per gli affidamenti formativi rivolti al personale degli enti. La ratio della norma è ”evitare che gli enti pubblici sopportino l’onere finanziario dell’IVA che sarebbe altrimenti loro addebitata in via di rivalsa dagli esecutori dei corsi di formazione, in quanto ciò limiterebbe la capacità di spesa pubblica in tale settore” (sul tema, cfr. EL News, Supervisione esternalizzata: quando si applica l’esenzione IVA?, 1 Agosto 2025).
Il nuovo interpello riguarda corsi rivolti agli agenti di polizia locale aventi ad oggetto l’addestramento nell’uso delle armi da fuoco e l’abilitazione e l’aggiornamento professionale nell’uso di strumenti in dotazione (distanziatore telescopico e spray OC).
La risposta n. 79/2026 si colloca in continuità con i precedenti di prassi e riconosce l’applicabilità dell’esenzione ex art. 14, comma 10, dal momento che:
- i committenti dei corsi sono pubbliche amministrazioni;
- i destinatari sono gli agenti della polizia locale, ossia ”personale” di ”enti pubblici”;
- i corsi in questione sono finalizzati all’acquisizione delle nozioni e delle competenze necessarie alla detenzione e all’uso degli strumenti assegnati, ovvero “lo scopo della formazione e dell’addestramento è quello di trasmettere le conoscenze necessarie agli agenti di polizia per lo svolgimento ”al meglio” della propria attività professionale”.
Il punto, per gli enti locali, non è dunque fiscale in senso stretto. L’esenzione non si fonda su una qualificazione astratta del prestatore, né su formule descrittive di stile; richiede, invece, che dagli atti emerga in modo chiaro la natura formativa del servizio e la sua destinazione al personale dipendente.
Il passaggio più operativo della risposta n. 79/2026 riguarda però il limite applicativo dell’esenzione.
L’Agenzia chiarisce infatti che, quando il contratto prevede un corrispettivo unitario che comprende sia la formazione sia la fornitura di beni (nel caso di specie, distanziatori telescopici e relativi supporti), il regime di esenzione non si applica.
In assenza di una distinta valorizzazione economica della componente didattica rispetto alla fornitura, l’intera operazione resta imponibile con aliquota ordinaria.
Pubblicato su EL News il 08/05/2026
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