di Marco Terzi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Mef del 30 aprile 2026 parte il conto alla rovescia per la compilazione del questionario FC100 sui fabbisogni standard. L’annualità di riferimento è il 2024, mentre la scadenza è fissata in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto. Essendo questa avvenuta il 18 maggio (Serie Generale n. 113) la scadenza per gli uffici finanziari è fissata al prossimo 17 luglio. Data assai infelice, dato il periodo estivo, l’imminenza della salvaguardia degli equilibri di bilancio e annesso assestamento generale e la preannunciata scadenza del conto annuale del personale. Ma tant’è.
La struttura del questionario è pressoché invariata rispetto allo scorso anno, così come le modalità di compilazione che, come è ormai consuetudine, avviene esclusivamente on-line tramite la piattaforma web di Sogei-IFEL a cui si accede previo inserimento delle credenziali già in possesso dall’ente. Si tratta, lo ricordiamo, dello stesso portale su cui compilare le schede di monitoraggio degli obiettivi di servizio per le ex quote vincolate del fondo di solidarietà comunale ora confluite nel Fondo speciale equità livello dei servizi. Anche quest’anno il questionario (per comuni, unioni e comunità montane) si compone di due moduli: il primo è relativo ai ‘Dati strutturali’ e si compone di sei quadri, mentre il secondo riguarda i ‘Dati relativi al personale e dati contabili’, anch’esso composto da sei quadri.
Il quadro sanzionatorio a carico degli gli enti inadempienti o ritardatari è assai gravoso ed è contenuto nell’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esso infatti dispone che: “(…) Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno (…).” Ai sensi dell’art. 8, comma 6 del decreto-legge n. 13/2023 il blocco dei pagamenti verso le amministrazioni inadempienti non si applica però a quelli relativi alle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, e a quelle del PNC di cui al decreto-legge del 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 01/07/2021. Come disposto dall’art.1, comma 689 della legge di bilancio 2026, sono altresì escluse dal blocco le seguenti spettanze:
- ex quote del fondo di solidarietà comunale confluite dal 2025 nel fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
Per ogni altro trasferimento statale, fra cui spicca il fondo di solidarietà comunale, la sanzione continua ad applicarsi. Da qui la necessità di fare ogni sforzo per rispettare il termine di legge per la sua compilazione. In questi tempi di frequenti tensioni di cassa per gli enti locali non ci si può certo permettere di non vedersi erogate queste somme.
Qui il questionario FC100 pubblicato sul Portale OpenCivitas
Pubblicato su EL News il 25/05/2026
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