Le novità per la finanza locale dalla conversione del Decreto Legge n. 21/2022

Sul filo di lana dei sessanta giorni di legge, è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20/05/2022 la legge di conversione del decreto n. 21 del 21/03/2022, con importanti novità per la finanza locale. Vediamole in breve:

  • 37-bis: ripropone la norma già prevista lo scorso anno in merito alla rettifica agli allegati del rendiconto 2021 a seguito della certificazione del Fondone Covid-19 in scadenza a fine mese. La competenza per la sua adozione è del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. Qualora, tuttavia, risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell’organo consiliare, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.
  • 37-ter: con una modifica all’art. 13, comma 6 del decreto legge n. 4/2022, relativo all’utilizzo nel 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 per l’emergenza Covid-19 (Fondone e altre ristori specifici) si prevede che: “Per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”. Il testo normativo è alquanto discutibile nella sua formulazione per tre ordini di ragioni: a) il possibile utilizzo è limitato alle sole maggiori spese per energia elettrica, mentre non si fa alcuna menzione dei maggiori oneri per gas da riscaldamento che, come noto, rappresentano la maggiore criticità per i bilanci locali. b) è di scarsa chiarezza l’ultima parte del periodo, laddove si fa riferimento al raffronto fra la spesa sostenuta nel 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. c) non si comprendono le ragioni per cui la norma venga inserita in aggiunta al comma 6 che si riferisce a tutt’altro. Esso, come noto, si occupa dei possibili utilizzi dell’avanzo di amministrazione – fondi liberi e dei proventi da permessi di costruire negli anni 2020 – 2022 a seguito della pandemia.
  • 37-quinquies: in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all’articolo 242 del Tuel (indicatori di deficit strutturale), gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all’emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

Qui il link alla legge n. 51 del 20/05/2022 di conversione del decreto Legge n. 21 del 21/03/2022

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