Bilancio tecnico 2027-2029: il contributo statale per incremento indennità degli amministratori

di Marco Terzi

Nella costruzione del bilancio tecnico per il prossimo triennio, il responsabile finanziario deve prestare grande attenzione anche alla corretta quantificazione del contributo statale per l’indennità degli amministratori, nonché della relativa quota da restituire allo Stato in quanto inutilizzata.

A tal fine evidenziamo la recente deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Liguria n. 73/2026/PAR che ha fornito importanti chiarimenti in merito. Essa impatta sia sulle previsioni per il 2027 e seguenti, sia su quelle per il 2026. Vediamo come. A fronte di specifico quesito di un comune, dopo ampia disamina del quadro normativo che disciplina il contributo statale in oggetto, la Sezione ligure chiarisce quanto segue: “(…) i comuni che, (…), non corrispondono alcuna indennità di funzione al sindaco che vi ha fatto rinuncia integrale, oppure la attribuiscono in misura ridotta in presenza di rinunce parziali degli interessati, e che mantengono gli effetti di tali rinunce, non possono beneficiare dei contributi statali in argomento anche se procedessero a riconoscere gli incrementi dell’indennità di funzione, posto che, almeno fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla normativa previgente (cioè sostanzialmente dal menzionato decreto interministeriale n. 119 del 2000), le erogazioni disposte a tale titolo sono poste a carico dei bilanci degli enti stessi, senza possibilità di ottenerne la copertura mediante trasferimenti statali”. Ciò in quanto, a partire dal 1° gennaio 2026 è venuta meno l’efficacia della speciale previsione transitoria di cui all’art. 1, comma 20-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022. Questa, infatti, prevedeva una misura di salvaguardia temporanea (solo fino al 31 dicembre 2025) per quei comuni che avevano deliberato una riduzione, totale o parziale, delle indennità astrattamente spettanti agli amministratori, oppure avevano preso atto di rinunce individuali agli emolumenti, consentendo ai medesimi di riconoscere ugualmente agli amministratori gli importi corrispondenti agli incrementi delle indennità di funzione previsti dall’art. 1, commi 583-585, della legge n. 234 del 2021 e al contempo di ricevere e trattenere il contributo statale stabilito dai successivi commi 586 e 587 a copertura degli oneri derivanti dagli incrementi stessi. Di quanto sopra, dovranno tenere debitamente conto tutti gli enti che fino allo scorso 31 dicembre 2025 si sono avvalsi della norma di salvaguardia, sia in sede di costruzione del bilancio tecnico 2027-2029, sia in sede di definizione degli stanziamenti definitivi del bilancio 2026.

Per tutti gli enti che hanno rinnovato le proprie amministrazioni in occasione della tornata elettorale della scorsa primavera, inoltre, sarà necessario ridefinire sia gli stanziamenti di spesa del capitolo relativo all’indennità spettante agli amministratori, sia di quello relativo alla restituzione allo Stato della quota di contributo erariale eccedente rispetto al proprio fabbisogno. Per il 2026 tali variazioni potranno essere adottate entro il prossimo 30 novembre, se non già fatte in precedenza. Per il 2027 e seguenti, sarà necessario definirne correttamente gli stanziamenti in sede di predisposizione del bilancio tecnico 2027-2029.

Qui il testo completo della deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Liguria n. 73/2026/PAR

Pubblicato su EL News il 14/09/2026

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