di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
È ormai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui i contributi INAIL sono deducibili anche per i soggetti che adottano il metodo retributivo di determinazione della base imponibile IRAP, a condizione che si tratti “di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 35642/2023).
Come noto, l’art. 11 DLgs. 446/97, recante “Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”, è stato modificato dall’art. 10 DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.8.2022 n. 122), specificando la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro “in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato”. Un’interpretazione letterale del nuovo art. 11, comma 1 lett. a) n. 1, del DLgs. 446/97, che portasse ad escludere la deducibilità dei premi INAIL per i lavoratori a tempo indeterminato nell’ambito del metodo retributivo, appare in contrasto sia con l’affermato indirizzo giurisprudenziale, sia con la stessa ratio dell’intervento normativo operato con il DL 73/2022, finalizzato alla semplificazione degli adempimenti.
A conferma di ciò la stessa relazione illustrativa e tecnica al DL 73/2022, che con riguardo proprio all’art. 10 modificativo dell’art. 11 DLgs. 446/97, precisa che la disposizione mira a semplificare la compilazione della dichiarazione IRAP in riferimento all’applicazione (…) delle vigenti “deduzioni del costo del lavoro. Alla misura non si ascrivono effetti, data la natura ricognitiva di coordinamento della stessa”. Le modifiche apportate non avrebbero pertanto dovuto avere natura sostanziale e quindi, rispetto al passato, non avrebbero dovuto mutare gli oneri deducibili, né i proventi imponibili.
È in tale contesto che si colloca la risposta fornita dalla DRE Veneto all’interpello in esame (Interpello n. 907-182/2025), presentato da un Comune.
Secondo l’Ente locale istante, la finalità meramente semplificativa delle modifiche normative introdotte nel 2022 non può in alcun modo incidere sulle deduzioni dalla base imponibile IRAP calcolata tramite metodo retributivo. Tale lettura è avvalorata dagli atti parlamentari (cfr. Atti Camera dei Deputati A.C. 3653) a commento dell’art. 10 del DL 73/2022, secondo i quali “(…) l’odierno intervento normativo intende razionalizzare il quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro (…) a tempo indeterminato, elevandosi a rango di disposizione generale”. Di conseguenza, le previgenti deduzioni speciali “(…) verrebbero dunque adeguate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e la (…) compilazione dei modelli dichiarativi”.
Colpisce l’indicazione fornita dall’Amministrazione finanziaria in merito al nuovo quadro normativo.
L’Agenzia sostiene che la limitazione dell’applicabilità dell’art. 11, c. 1 lett. a) n. 1 del DLgs. 446/97 a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non sia rilevante nè decisiva per stabilire se i soggetti che determinano la base imponibile IRAP con il metodo retributivo possano o meno dedurre i premi INAIL relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: “Per tali soggetti, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto l’indeducibilità dei premi INAIL relativi a tutti i lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato o meno, sulla scorta di un’interpretazione logico sistematica delle norme e del principio di non ammissibilità di una “doppia deduzione”, che l’intervento legislativo del 2022 (art. 10 cit. del d.l. n. 73/2022) non risulta aver scalfito”.
La Dre Veneto, nel ribadire questo orientamento, ammette apertamente di porsi in contrasto con la posizione granitica della Suprema Corte. In tale prospettiva, esclude la deducibilità dei contributi INAIL per tutti i lavoratori dipendenti — sia a tempo determinato che indeterminato — nell’ambito del metodo retributivo, riservando tale possibilità unicamente ai soggetti che adottano il metodo analitico-contabile.
Dopo l’intervento del Decreto Semplificazioni, il quadro interpretativo, lungi dal trovare un assetto chiaro e coerente, risulta ulteriormente compromesso. La confusione applicativa non solo persiste, ma si acuisce, aggravando il livello di incertezza operativa e producendo ricadute particolarmente penalizzanti per gli Enti locali, chiamati ad adempiere in un contesto sempre più ambiguo.
Pubblicato su EL News il 16/05/2025
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