Nuova disciplina dell’accertamento con adesione in vigore dal 30 aprile 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 21/2/2024 è stato pubblicato il d.lgs. n. 13 del 12/2/2024, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, che introduce una disciplina di coordinamento tra il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione nonché altre disposizioni.

In particolare, il d.lgs. n. 13/2024 interviene sulla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 218/1997 stabilendo che, in caso di avvisi di accertamento esclusi dall’applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente ha la possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso.

In caso di avvisi di accertamento cui si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente (che non ha proposto osservazioni) ha la possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema del provvedimento

In caso di avvisi di accertamento cui si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente (che ha proposto osservazioni) ha la possibilità di proporre istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.

L’Ufficio, nel relativo contraddittorio, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni.

Dalla nuova disciplina – in vigore dal 30 aprile 2024 – emerge, quindi, che solo nel caso di notifica di avviso di accertamento per il quale non è previsto l’obbligo del contraddittorio preventivo l’istanza di adesione si presenterà come avviene oggi.

Si tratta comunque di una procedura piuttosto articolata e con un’angolatura fin troppo processualistica, che ricrea un’inopportuna unione tra il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione. Inoltre, il d.lgs. n. 13/2024 parla di “schema di provvedimento” mentre l’art. 6-bis della legge 212/2000 (introdotto dal d.lgs. n. 219/2023) fa riferimento allo “schema di atto”.

Va comunque evidenziato che l’istituto dell’accertamento con adesione è facoltativo per gli enti locali (ai sensi dell’art. 50 della legge n. 449/1997 “i Comuni possono prevedere”), per cui occorre verificare se il Comune lo ha introdotto e con quali modalità lo ha regolamentato, se con rinvio al D.Lgs. n. 218/1997 (in tal caso sono applicabili le disposizioni del d.lgs. n. 13/2024) oppure con autonoma disciplina. Per evitare complicazioni i Comuni potrebbero quindi eliminare dai loro regolamenti tutti i riferimenti al d.lgs. n. 218/1997 e prevedere, eventualmente, che l’istituto dell’accertamento con adesione non si applica in caso di atto soggetto a contraddittorio preventivo obbligatorio.

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