Spesa per lavoro flessibile: il limite 2009 può essere “derogato” solo dagli enti di minori dimensioni e con una spesa storica inesistente o irrisoria

di Monica Catellani

Un comune con più di 10.000 abitanti, con un tetto di spesa per lavoro flessibile di oltre 15.000 Euro (ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010) sul quale grava anche l’onere per personale alle dirette dipendenze degli organi amministrativi (art. 90 del TUEL) ha evidenziato alla Corte dei Conti, sezione regionale Campania, che l’esiguità di tale capacità di spesa per rapporti di lavoro flessibile, insieme ad una notevole diminuzione dei dipendenti di ruolo, rende totalmente impraticabile attivare qualsiasi assunzione a tempo determinato o incrementi delle unità summenzionate che risultino utili per far fronte alle necessità di potenziare l’organico dell’ente, in particolare l’ufficio di staff del Sindaco.

Quindi, ha richiesto alla magistratura contabile se risulta sussistente per un ente locale di medie dimensioni, la possibilità di adottare un provvedimento motivato nel quale fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della spesa per i rapporti di lavoro flessibile – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a servizi fondamentali del comune, garantendo, al contempo, il rispetto dei presupposti stabiliti all’art. 36 comma 2 e seguenti, del d.lgs. 165/2001 e della normativa contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento, al di fuori delle deroghe previste normativamente.

La sezione ha risposto, in termini negativi, con la deliberazione n. 146/2025/PAR del 5 maggio 2025 dove, dopo aver ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale, ha evidenziato che:

  • le pronunce della Sezione delle Autonomie (1/2017/QMIG e 1/2018(QMIG) e delle sezioni regionali Puglia (n. 83/2023/PAR) e Marche (n. 112/2024/PAR) hanno chiarito che il citato limite di spesa può essere “derogato” solo da parte degli enti locali di minori dimensioni che, nel 2009, abbiano sostenuto una spesa modesta (o privi di spesa storica) per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e, pertanto, per essi (soli) la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente;
  • ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.

Pertanto, la condizione in cui si trova il comune istante è differente sia sotto il profilo delle dimensioni dell’ente, di media grandezza, sia in ragione di un tetto comunque esistente e non irrisorio, tale da consentire l’utilizzo, tra l’altro, di unità di personale con contratto di lavoro flessibile incaricato nel ruolo di staff del Sindaco.

Il prospettato potenziamento dell’organico sarebbe poi riferito, in particolare, proprio all’ufficio di staff del Sindaco; funzione non contemplata tra le ipotesi derogatorie della norma, da intendersi di stretta interpretazione.

In conclusione, i magistrati campani rilevano come vi siano elementi di marcata diversità rispetto alle ipotesi contemplate nella giurisprudenza sopra richiamata.

Pubblicato su EL News il 28/05/2025

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