di Lisa Castellani e Paolo Lucchini
«In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazione dell’imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogata all’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrisposto dai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essa incida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatore di servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore a quello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solo fatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzione direttamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.
Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi siano indirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che le persone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosi calcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito».
Questo l’importante principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6969 del 23 marzo 2026.
La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società concessionaria, beneficiaria di contributi erogati da Regione Piemonte e Provincia di Torino per la realizzazione di interventi sulla viabilità connessa al sistema autostradale. Le somme erano state qualificate quali contributi a fondo perduto, esclusi dal campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), Dpr 633/72, mentre l’Amministrazione finanziaria ne sosteneva la natura di corrispettivi per prestazioni di servizi, con conseguente imponibilità IVA.
Il parametro normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 13 Dpr 633/72, che include nella base imponibile le somme versate da terzi solo se “direttamente connesse” al corrispettivo, in coerenza con l’art. 73 della direttiva 2006/112/CE.
La pronuncia si pone in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in particolare con la sentenza 8 maggio 2025, causa C-615/23 (commentata in EL News – Corte di Giustizia UE: compensazione delle perdite fuori campo IVA – 6 Giugno 2025).
In tale occasione, i giudici unionali hanno escluso dall’imponibile IVA una compensazione erogata da un ente territoriale a un operatore del trasporto pubblico locale, rilevando come la stessa, finalizzata alla copertura delle perdite di esercizio, non incidesse direttamente sul prezzo dei biglietti.
La sentenza in commento consolida quindi un orientamento restrittivo in materia di imponibilità IVA dei contributi pubblici nell’ambito di rapporti trilaterali tra ente finanziatore, beneficiario e utenti del servizio, confermando che la loro rilevanza richiede la sussistenza congiunta di tre presupposti: la destinazione specifica della sovvenzione a una determinata prestazione, la sua incidenza proporzionale sul prezzo praticato agli utenti e la sua determinabilità.
Pubblicato su EL News il 27/03/2026
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