F24 e modello F24EP a saldo zero: come sanare la ritardata presentazione

Un errore tipico in cui sempre più spesso ci si imbatte è il mancato invio di un F24 o F24EP con saldo zero. La situazione può essere facilmente sanata, vediamo come.

L’art. 15 comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/97, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo pari a 100 euro in caso di omessa presentazione del modello F24 e F24EP a saldo zero che contiene i dati relativi all’avvenuta compensazione. L’importo della sanzione si riduce a 50 euro nel caso in cui il modello F24 e F24EP a zero venga presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi.

La regolarizzazione della ritardata presentazione di un modello F24 e F24EP a saldo zero, tuttavia, può essere effettuata sfruttando il c.d. ravvedimento operoso.

L’applicazione di questo istituto è condizionata dal fatto che la violazione commessa non sia già stata contestata o che non siano iniziate attività di accertamento.

L’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso si perfeziona presentando il modello F24 e F24EP a zero nel quale deve essere indicato l’ammontare del credito, le somme compensate ed in fine versando la sanzione in misura ridotta.

La sanzione da versare viene determinata in maniera diversa a seconda dell’intervallo temporale che intercorre tra la violazione e la relativa regolarizzazione. In particolare, le sanzioni per l’omessa presentazione del modello F24 e F24EP a zero possono essere così ravvedute:

Se il modello F24 e F24EP a zero viene presentato entro i 5 giorni lavorativi successivi la sanzione è pari ad €. 50 e quindi può essere definita mediante il versamento della sanzione di €. 5,56 (1/8 di €. 50);
Se il modello F24 e F24EP a zero viene presentato con un ritardo tra i 5e i 90 giorni lavorativi successivi la sanzione è pari ad €. 100 e quindi può essere definita mediante il versamento della sanzione di €. 11,11(1/9 di €. 100);
Se il modello F24 e F24EP a zero viene presentato entro un anno la sanzione applicabile è di €. 100, quindi, definibile con un versamento della sanzione di €. 12,50 (1/8 di €. 100);
Se il modello F24 e F24EP a zero viene presentato entro due anni dall’omissione la sanzione applicabile è di €. 100, quindi, definibile con un versamento della sanzione di €. 14,29 (1/7 di €. 100);
Se il modello F24 e F24EP a zero viene presentato superati i due anni dall’omissione la sanzione applicabile è di €. 100, quindi, definibile con un versamento della sanzione di €. 16,67 (1/6 di €. 100);
Se la violazione viene constatata attraverso un processo verbale la sanzione applicabile di €. 100 si riduce a €. 20,00 (1/5 di €. 100).

La sanzione deve essere inserita nel modello F24, nella sezione Erario, utilizzando il codice tributo 8911 ed indicando come anno di versamento l’anno nel quale è stata commessa la violazione.