Niente delibera ad hoc per rinviare l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026

Il combinato disposto del D.M. del 22 dicembre 2023, con il quale è stato prorogato al 15 marzo 2024 il termine per approvare il bilancio di previsione, ed il D.M. del 25 luglio 2023 che ha riscritto l’iter della sessione di bilancio aveva fatto temere il peggio ai responsabili finanziari. Ossia che la scelta di avvalersi della proroga generalizzata concessa dal Governo dovesse essere adeguatamente motivata con apposita deliberazione consiliare. La proroga viene motivata dal decreto ministeriale con l’attuale incertezza circa gli effetti finanziari derivanti dalla regolarizzazione finale della certificazione delle risorse Covid e dalla necessità di quantificare adeguatamente l’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali del personale del comparto funzioni locali e per l’applicazione del CCNL 2019-2021. Il dubbio nasceva, nello specifico, dal fatto che il paragrafo 9.3.6 dell’allegato n. 4/1 prevede, come è ormai noto, che “Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1 del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali”.

A negare questa tesi, indubbiamente priva di buon senso, sono intervenute a distanza di pochi giorni ANCI-IFEL e, soprattutto, Arconet con la propria FAQ n. 54.

In particolare, quest’ultima, a fronte di specifico quesito, ha fornito una risposta chiara e definitiva: “Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel D.M. del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”. Quindi: non è necessario alcun atto deliberativo da parte del singolo ente, tanto meno a sé stante, ma è sufficiente inserire la motivazione della scelta di avvalersi della proroga nella deliberazione consiliare che approva il bilancio.

La proroga al 15 marzo 2024 porta ovviamente con sé il rinvio di tutti i termini per l’approvazione di aliquote, tariffe e regolamenti. Lo stesso termine era già stato previsto per le addizionali all’IRPEF per il solo 2024 da parte dell’art.3 del d.lgs. n. 216/2023, primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Fa invece eccezione la TARI per la quale è previsto un termine specifico. L’approvazione del PEF, del regolamento e delle tariffe è infatti fissato stabilmente al 30 aprile di ciascun anno ai sensi dell’art. 3, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 228/2021.

Qui la FAQ Arconet n. 54.

Qui il testo completo della Nota ANCI-IFEL

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