Trasferimenti a rendicontazione: la Corte dei Conti ribadisce la centralità del cronoprogramma

di Marco Terzi

La Corte dei conti torna sull’importante tema della corretta contabilizzazione dei trasferimenti a rendicontazione. A farlo, da ultimo, è la Sezione Lombardia nei confronti di un comune in sede di verifica dei questionari dell’organo di revisione. L’istruttoria svolta dai magistrati contabili confermava la presenza, tra i residui attivi risultanti dal rendiconto, di crediti relativi a trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni per spese di investimento, qualificabili come contributi a rendicontazione ai sensi dell’Allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.6, lettera c). Per essi il comune, debitamente interpellato, confermava di aver completato il relativo progetto solo negli anni successivi. Da qui emergeva l’evidente violazione del principio contabile che pone in evidenza il cronoprogramma dell’investimento e – con riferimento all’ente percettore del finanziamento – obbliga alla reimputazione contabile degli accertamenti agli esercizi di effettiva esigibilità dell’entrata. Quest’ultima è coincidente con gli esercizi di effettiva attuazione della spesa, rendicontata secondo stati di avanzamento e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 179, comma 3-bis del Tuel. Nel richiamare la copiosa dottrina della medesima Sezione (fra queste le deliberazioni n. 313/2023/PRSE, n. 92/2024/PRSE, n. 95/2024/PRSE, n. 29/2025/PRSE), i magistrati lombardi ricordano come “(…) il parametro di riferimento per la corretta imputazione delle entrate per contributi per investimenti a rendicontazione pluriennale, e delle relative spese, è (…) costituito dal cronoprogramma del progetto di investimento. Il cronoprogramma tecnico (…) costituisce il parametro di riferimento del cronoprogramma finanziario: gli impegni di spesa devono essere imputati agli esercizi in cui si prevede che maturino gli stati di avanzamento, secondo il cronoprogramma del progetto di investimento, e gli accertamenti delle entrate devono essere imputati agli esercizi in cui si prevede di rendicontare la spesa sostenuta all’amministrazione erogante”. Comportamenti difformi compromettono gli equilibri del bilancio, per effetto di una sovrastima delle entrate nell’esercizio in cui esse vengono anticipatamente imputate, con artificiosa dilatazione della capacità di spesa dell’ente. Da qui conseguiva l’invito all’ente ad addivenire, per il futuro, ad uno scrupoloso rispetto del principio contabile, reimputando gli accertamenti agli esercizi finanziari in cui – in base al cronoprogramma dell’investimento – sia prevista la scadenza dell’obbligazione sottostante, in luogo della conservazione degli accertamenti stessi alla gestione residui.

La pronuncia della Sezione regionale per la Lombardia conferma e ribadisce una delle maggiori e più frequenti criticità che da sempre caratterizzano i bilanci comunali post Riforma, nonché la centralità dei cronoprogrammi di spesa. L’ormai prossima salvaguardia degli equilibri di luglio, e conseguente assestamento del bilancio 2026-2028, sono il momento per aggiornare le imputazioni di entrate e spese in c/competenza laddove ricorrano le stesse criticità evidenziate dalla Sezione lombarda. Il tutto, ovviamente, previo adeguamento dei relativi cronoprogrammi e con la fattiva e indispensabile partecipazione del proprio servizio tecnico.

Qui il testo completo della deliberazione della Sez. Lombardia n. 177/2026/PRSE

Pubblicato su EL News il 29/05/2026

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