Domanda

In sede di apertura di una procedura di gara un operatore economico ha dichiarato di trovarsi in stato di concordato con continuità aziendale. È sufficiente quanto dichiarato dalla ditta ai fini dell’ammissione alla fase successiva, oppure è necessario richiedere precisazioni e/o dichiarazioni integrative?

 

Risposta

Il concordato con continuità aziendale non costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, e non preclude la stipula dei relativi contratti.

Al momento, in assenza di indicazioni specifiche rinvenibili nel vigente codice dei contratti, possono ravvisarsi due ipotesi, a cui conseguono differenti adempimenti amministrativi, riconducibili rispettivamente alla partecipazione a procedure di gara nella fase antecedente all’omologazione ovvero successive al decreto di omologa.

Nella situazione sopra delineata, la stazione appaltante dovrà sicuramente attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del codice e richiedere:

a) nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale non ancora omologato, le dichiarazioni di cui all’art. 110, commi 3 e 5 del codice (dichiarazioni integrative necessarie):

È ammesso a concordato con continuità aziendale [_] Sì   [_] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
– è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice

 

 

[_] Sì   [_] No
In caso affermativo indicare il provvedimento di ammissione e di autorizzazione a partecipare alle gare specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati:

…………………………………………..

 – la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore economico? [_] Sì   [_] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria

…………………………………………..

 

b) nel caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale già omologato, l’indicazione del Tribunale che ha pronunciato l’omologazione e la data del citato decreto (precisazione).

Come recentemente affermato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza del 24.05.2017 n. 179, “La procedura di concordato, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa ex art. 181 L.F., e che a seguito della pronuncia di questo si verifica per l’imprenditore il passaggio dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità di agire”. Nella stessa linea interpretativa va collocata la determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2014, in cui è precisato che in ambito concordatario “la cessazione della causa ostativa coincide… con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell’art. 180 L.F.”.

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