Domanda

Quali sono le regole oggi vigenti per le graduatorie a tempo determinato?

 

Risposta

Le attuali regole che disciplinano il ricorso a contratti a tempo determinato, per tutte le pubbliche amministrazioni, sono contenute nell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in particolare, l’ultimo alinea, prevede che: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”
Con circolare n. 5/2013[1]il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva ampiamente analizzato la fattispecie, che allora costituiva una novità legislativa[2], specificando che: “Le amministrazioni che devono fare assunzioni a tempo determinato, ferme restando le esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, piuttosto che indire procedure concorsuali a tempo determinato, devono attingere, nel rispetto, ovviamente, dell’ordine di posizione, alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.”
Aggiungeva, poi, una clausola di salvaguardia destinata alle selezioni già completate, puntualizzando che: “… pur mancando una disposizione di natura transitoria nel decreto-legge, per ovvie ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorrimento per gli idonei.”

Fatta questa doverosa premessa, risulta evidente che le selezioni a tempo determinato non sono più neppure contemplate dalla normativa vigente, di conseguenza, non si ritiene che le graduatorie a tempo determinato possano formare oggetto di cessione ad altra pubblica amministrazione.

[1] Disponibile al link: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/05-12-2013/circolare-dalia-n-5-del-2013
[2] L’art. 36 è stato modificato dal D.L. n. 101/2013 per la parte che interessa il quesito.

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