Domanda

Abbiamo una cittadina nostra residente nata nel 1960 che in anagrafe ha indicato come luogo di nascita URSS (Unione Sovietica). Ora ci porta un passaporto rilasciato dallo Stato della Bielorussia, nel quale è indicato che la stessa è nata a Minsk (Bielorussia) e ci chiede di cambiare il luogo di nascita. Essendo la cittadina straniera, come dobbiamo comportarci in questo caso?

Risposta

La questione non si pone (o non dovrebbe porsi) per quanto riguarda i cittadini italiani, per i quali l’evento della nascita rimane inquadrato nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato: questo è il dato che deve essere riportato nelle certificazioni anagrafiche e nella carta d’identità. La Circolare Ministero dell’Interno n. 8 del 8/6/1978 avente ad oggetto “Mutamenti territoriali o di denominazione dei Comuni” chiarisce che se un Comune cambia denominazione, l’Ufficiale d’Anagrafe deve riportare la nuova denominazione soltanto nella intestazione della scheda e nell’attestazione della residenza, ma non anche nella voce relativa al Comune di nascita, se questa è anteriore al cambio di denominazione stesso; ciò perché, al momento della nascita, la denominazione che compete per diritto al Comune è quella anteriore al cambiamento di denominazione stesso ed è questa che va attestata. Il principio pertanto vale indubbiamente per quanto riguarda i cittadini italiani.  È al contrario completamente diverso il discorso per quanto riguarda i cittadini stranieri.

Per i cittadini comunitari o extracomunitari, non in possesso della cittadinanza italiana, il riferimento è alla Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. L’articolo 24, comma 1, in materia di diritti della personalità prevede che “L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”.

Pertanto è la legislazione dello Stato di appartenenza a regolare la materia dei diritti della personalità, tra i quali rientra il luogo di nascita dei cittadini stranieri.

La stessa Circolare del Ministero dell’Interno n. 20/2003 “Iscrizione anagrafica cittadini stranieri” conferma questa impostazione chiarendo che: “Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimento in ordine alle generalità con cui procedere all’iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno. Al riguardo, è da premettere che l’art. 14 del D.P.R. n. 223/1989, ai fini dell’iscrizione anagrafica, prevede tra l’altro che: “…chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare, all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente…”. Pertanto, ai fini dell’individuazione della corretta identità degli stranieri è necessario fare riferimento al cennato art. 14 del D.P.R. 223/89, all’art. 24 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e alle convenzioni sottoscritte dallo Stato italiano e dai vari Stati esteri. In particolare, l’ufficiale d’anagrafe dovrà provvedere ad iscrivere il cittadino straniero con i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) desunti dal passaporto o eventualmente da altri documenti rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato di provenienza, tradotti e legalizzati con forme e modalità previste dalla vigente normativa. Nell’evenienza in cui emergano discordanze fra i dati riportati in tali ultimi atti e quelli contenuti nel permesso di soggiorno, al fine di garantire l’uniformità degli atti che consentono di individuare lo straniero, si renderà necessario interpellare la Questura che ha rilasciato il titolo di soggiorno per acquisire i necessari chiarimenti ed eventualmente far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno stesso.”

Quindi il principio che emerge è che per i cittadini italiani è necessario fare riferimento alla denominazione del Comune o dello Stato al momento dell’evento nascita, al contrario per i cittadini stranieri non è applicabile questo concetto, ma è fondamentale verificare il dato riportato nel passaporto o nella carta d’identità valida per l’espatrio, essendo questa documentazione emessa dal rispettivo Stato di appartenenza.

Pertanto, per tornare al quesito, non dovrà essere indicato come Stato di nascita l’ex Unione Sovietica, bensì il luogo di nascita riportato nel passaporto emanato dallo Stato formatosi successivamente, anche nel caso in cui il cittadino stesso sia effettivamente nato prima della formazione dello Stato in questione (in questo caso la Bielorussia).

Print Friendly, PDF & Email