Domanda

Ai fini dell’individuazione di un commissario esterno per l’aggiudicazione di una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario che il soggetto venga scelto tramite sorteggio previa pubblicazione di un avviso?

 

Risposta

Con riferimento alle modalità di nomina della commissione giudicatrice, e in attesa di un definitivo superamento dell’art. 77, co. 3, del codice, che prevede la scelta dei commissari fra gli esperti iscritti all’albo istituito presso ANAC (norma sospesa fino al 31.12.2021), al momento, ai sensi dell’art. 216, co. 12, del d.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice deve essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ciascun ente quindi durante il regime transitorio deve applicare propri criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, individuati, ad esempio, in un proprio regolamento interno. Membri che, in adesione a consolidata giurisprudenza devono essere esperti e competenti per aree tematiche omogenee inerenti l’oggetto del contratto da affidare, in modo tale che le differenti professionalità si possano integrare reciprocamente per garantire nel suo complesso le conoscenze tecniche globalmente occorrenti per il contratto.

Normalmente i commissari esterni sono selezionati:
a) tra appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici;
b) tra professionisti iscritti nei rispettivi albi, sulla base di rose di candidati forniti dagli ordini professionali;
c) tra professori universitari di ruolo, sulla base di rose di candidati forniti dalle facoltà di appartenenza.

Circa la specifica modalità di individuazione come riportata nel citato quesito, occorre rifarsi ad una recentissima sentenza del TAR Lombardia la n. 716/2020, che di fronte alla contestazione della presunta violazione degli artt. 76 e 216 del d.lgs. 50/2016 sulla nomina di un componente esterno che secondo parte ricorrente avrebbe dovuto essere scelto per sorteggio, i giudici hanno precisato che l’unica norma attualmente applicabile in sede di nomina della commissione giudicatrice è appunto l’art. 216, co. 12, del codice dei contratti, sopra richiamato, che di fatto non impone alle stazioni appaltanti di creare un proprio elenco di commissari di gara con una procedura selettiva, e di effettuare poi un sorteggio, ma esige semplicemente che la scelta sia motivata in base alla competenza.  Aggiunge il TAR che la fissazione dei criteri di scelta è implicita nell’individuazione del profilo di competenza richiesto dalla gara.

Che l’attenzione debba spostarsi sulla competenza dei commissari nominati per l’affidamento di che trattasi, e sul possesso da parte di essi della specifica professionalità, piuttosto che sulle modalità di sorteggio è confermato da altra recentissima pronuncia del TAR Campania Napoli, sez. III, 04.11.2020.

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