Domanda

In vista dell’ormai prossima salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 del TUEL) entro il mese di luglio, è possibile deliberare una riduzione delle aliquote dei tributi comunali?

 

Risposta

Il quesito del lettore fa riferimento al comma 3 dell’art. 193 del TUEL. Esso prevede che ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 194, comma 2 in materia di rateizzazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti come legittimi, per l’anno in corso e per i due successivi possono essere utilizzate le seguenti risorse:
a) le possibili economie di spesa;
b) tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;
c) i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Solo in ultima battuta, qualora non vi si possa provvedere con le modalità sopra elencate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può infine modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data ultima del 31 luglio di ogni anno, contestualmente all’adozione del provvedimento consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il suddetto comma 169 della L. 296/2006 prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi siano deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il suddetto termine, esse hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro detto termine, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote già vigenti. La leva fiscale è pertanto uno degli strumenti che il Legislatore ha messo a disposizione degli enti locali per fronteggiare situazioni di squilibrio del proprio bilancio che dovessero emergere in sede di salvaguardia.

In merito alla possibilità di ridurre le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi la risposta al quesito del lettore è negativa. In tale senso si è infatti espresso il Mef con risoluzione n. 1/DF del 29/05/2017, nella quale si afferma che: “(…) la variazione delle aliquote e delle tariffe contemplata da tale ultima disposizione – in quanto costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove “i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo” – deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe medesime, non potendosi invocare l’esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio al fine di procedere ad una modifica in diminuzione oltre il termine del bilancio di previsione. (…)”. Lo stesso orientamento era già stato formulato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, nella deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014, nella quale si precisava come, in virtù dell’art. 193, comma 3, del TUEL, “(…) nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l’ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza” entro il termine previsto dalla norma stessa. Quindi, concludendo: un eventuale manovra sulle tariffe e aliquote tributarie può essere, in sede di salvaguardia, solo in aumento. Fino allo scorso anno ciò poteva essere fatto solo per i tributi esclusi dal blocco disposto dall’art.1, comma 26 della L. 208/2015 (ovvero: TARI e contributo di sbarco). In tal senso si era espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con parere n. 133 del 27 aprile 2016. Da quest’anno l’aumento può invece avvenire su tutti i tributi locali, essendo venuto meno il suddetto blocco a partire dal 01/01/2019.

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