Domanda

Siamo un ente di circa 10mila abitanti e, in prossimità della scadenza del mandato, desideriamo conoscere anticipatamente cosa prevede la legge in merito alla redazione e pubblicazione della Relazione di fine mandato. Potreste cortesemente sintetizzarci le disposizioni in materia, comprese le eventuali sanzioni relative?

 

Risposta

La relazione di fine mandato è sottoposta a precisi vincoli procedurali, previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 149/2011. I soggetti interessati sono:

a) il responsabile del servizio finanziario, che si occupa del la redazione o  il segretario comunale in sua vece
b) il sindaco, che la deve sottoscrivere;
c) l’organo di revisione che la certifica.

Il termine per l’adempimento è fissato al sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione deve essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale, che ha il compito di attestare la veridicità dei contenuti e la loro corrispondenza con i documenti contabili e di programmazione finanziaria dell’ente.

Entro i tre giorni successivi, il sindaco, deve trasmettere la relazione e la certificazione dell’organo di controllo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro i sette giorni successivi alla certificazione, l’ultimo obbligo riguarda la pubblicazione sul sito istituzionale – queste le precise indicazioni della norma – con evidenza della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33/2013, in materia di obblighi di trasparenza e pubblicazione.

Nel silenzio della norma, si ritiene opportuno che la relazione venga pubblicata all’interno della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale > sotto sezione ‘Organizzazione’ > ‘Organi di indirizzo politico-amministrativo’.

È, inoltre, consigliabile prevedere la pubblicazione della relazione di fine mandato anche all’interno della home page del sito, con la finalità di garantire maggiormente l’esercizio effettivo del controllo democratico del cittadino, secondo le indicazioni dei giudici contabili.

La tempistica delle scadenze è rimarcato anche dalle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario, che accompagnano il mancato rispetto dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell’ente della relazione di fine mandato.

Le sanzioni previste consistono nel dimezzamento, per i tre mesi successivi, delle indennità del sindaco. La decurtazione si estende, nel solo caso di mancata predisposizione della relazione, al responsabile finanziario o al segretario comunale, che non l’hanno predisposta.

La norma richiede, inoltre, che il sindaco dia notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

Sull’argomento può essere opportuno, consultare la deliberazione n. 15/2019/VSG del 23 gennaio 2019 (Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania), con la quale sono stati trasmessi alla Procura contabile competente, gli atti inerenti al mancato invio della relazione di fine mandato, da parte di un ente coinvolto nel rinnovo del consiglio comunale.

In particolare, si evidenzia che la Corte dei Conti, nel disporre l’irrogazione delle conseguenti sanzioni, precisa che esse sono, in ogni caso, di esclusiva spettanza dell’ente locale, dovendo essere attuate dagli uffici appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

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