Domanda

Ci hanno chiesto allo sportello di autenticare la firma su una dichiarazione con cui un cittadino di origine straniera, divenuto italiano, autorizza l’utilizzo, durante il periodo estivo, della propria automobile all’estero da parte di un cittadino straniero, suo conoscente.

È possibile autenticare tale tipo di dichiarazione?

 

Risposta

Per inquadrare correttamente la questione, partiamo dall’analisi delle norme.

Il DPR 445/2000 all’art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni) prevede che:

“1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché’ ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché’ apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.”

Quindi cosa può/deve autenticare il funzionario incaricato dal Sindaco?

La distinzione concettuale si basa sulla differenza tra le dichiarazioni di scienza, di conoscenza di un certo fatto avvenuto o stato / qualità (dichiarazioni sostitutive) e le manifestazioni di volontà (tipo procure, deleghe, etc. in linea di massima escluse, tranne in alcune precise eccezioni previste dalle norme che vediamo qui di seguito).

Riassumendo possiamo dire che è possibile autenticare la firma sulle seguenti dichiarazioni:
– istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre a privati che vi consentono;
– dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte al fine della riscossione di benefici economici (non procure ad agire) dirette a PA e gestori di pubblici servizi;
– passaggi di proprietà di beni mobili (art. 7 d.l. 223/2006);
– altre eccezioni: in materia elettorale (art. 14 L.53/1990) comprese le elezioni di ordini professionali, autentiche previste dal c.p.p. (art. 39 d.lgs. 271/1989), in materia di adozione (consenso degli aspiranti all’incontro con il minore ex art. 31, c. 3 lett. e L. 184/1983), quietanze liberatorie (introduzione del comma 3-bis nell’art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, operata dall’art. 8, comma 7, lettera f-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70).

È al contrario unicamente di competenza del Segretario comunale l’autenticazione della testimonianza per iscritto nell’ambito del processo civile prevista dall’art. 52, comma 3 della legge 69/2009 (non è «delegabile» al funzionario incaricato dal Sindaco).

Quindi nel caso previsto dal quesito, non trattandosi di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di un’istanza, bensì di una chiara manifestazione di volontà, rivolta ad autorizzare azioni future, e, non essendovi alcuna legge speciale che consenta al funzionario incaricato dal Sindaco di provvedere ad autenticare la sottoscrizione in atto avente la detta natura, si ritiene che non sia possibile soddisfare la richiesta del cittadino.

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