Domanda

Il nostro Comune è stato purtroppo investito in modo drammatico dall’emergenza Covid – 19.

Il mese scorso a causa del virus è deceduto un nostro residente, che, come molti altri nella stessa situazione, è stato cremato.

Le ceneri sono affidate alla moglie, anch’essa residente nel nostro comune, ma di origine francese. Ora la moglie, rimasta sola, vuole tornare nel suo paese di origine e si trasferirà appena possibile in Francia.

Ci chiede l’autorizzazione al trasporto dell’urna presso il nuovo comune di abitazione. Non sappiamo in questo caso come dobbiamo fare. È necessario rilasciare il passaporto mortuario?

 

Risposta

Il passaporto mortuario è un documento previsto dalla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 “Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri” alla quale la Francia, come l’Italia, effettivamente aderisce. Tale convenzione internazionale però non si applica al trasporto all’estero di urna cineraria. La circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24, al paragrafo 8 chiarisce che:

“8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.

8.1. La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell’urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.”

Nel caso specifico pertanto occorre l’autorizzazione al trasporto del dirigente comunale competente ex artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267 del 2000, da rilasciare in lingua italiana e in lingua francese. L’autorizzazione dovrà contenere le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione, la destinazione.

Il trasporto dell’urna non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Considerato che la Francia aderisce alla Convenzione di Berlino, non serve il nulla osta del Consolato. Al contrario si trattasse di trasporto in Stato non aderente alla Convenzione servirebbe il nulla osta all’introduzione dell’urna del Consolato straniero, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

In conclusione ricordiamo che, tenuto conto della fase emergenziale, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 664 del 18 aprile 2020, è possibile ricevere tutta la documentazione normalmente allegata alla pratica funebre in via telematica, rilasciando le relative autorizzazioni, le quali poi potranno essere inoltrate dall’ufficiale di Stato Civile all’impresa funebre ed ai gestori degli impianti di cremazione o dei cimiteri, anch’esse in via telematica. Pertanto, anche nel caso descritto nel quesito, tutta la procedura potrà avvenire in modo completamente telematico, al fine di ridurre al massimo i contatti con utenti ed operatori, contenendo così la diffusione del virus.

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