Domanda

Quali sono i casi in cui il certificato di malattia può avere validità dal giorno precedente quello della redazione?

Risposta

L’Inps ha fornito indicazioni nel merito della domanda formulata con le circolari n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996.

Pur essendo circolati molto retrodatate, sono istruzioni che l’Istituto ritiene tutt’ora valide e che si esprimono in merito alla validità della data di decorrenza della prognosi indicata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’istituto.

Le istruzioni precisano che il certificato di malattia ha validità dal giorno di redazione e l’eventuale compilazione della voce “dichiara di essere ammalato dal…”assume rilevanza solo come dato anamnestico.

Le circolari precisano che, solo in caso di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare, l’istituto ammette la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso e la relativa copertura previdenziale di malattia, anche dal giorno precedente alla data di redazione del certificato medesimo.

Le indicazioni sono state fornite in un momento in cui la redazione del certificato era esclusivamente cartacea e non era possibile identificare con certezza se la visita era stata domiciliare o ambulatoriale.

Da questo derivava una tolleranza da parte dell’istituto sul giorno precedente alla redazione della certificazione.

Dall’introduzione del certificato telematico è possibile inserire nella “maschera” del certificato se la visita è stata eseguita in ambulatorio o al domicilio del paziente.

Solo nel caso della visita domiciliare l’istituto ammette la “copertura” del giorno precedente.

Le indicazioni sopra riportate valgono certamente per i dipendenti privati e possono ragionevolmente intendersi valevoli anche per i lavoratori del pubblico impiego nella misura in cui l’ente intenda darne applicazione. Ricordiamo che nelle aziende private la tutela e la copertura della malattia è a carico dell’Istituto mentre nel pubblico impiego è a carico dell’ente. Dette istruzioni possono certamente guidare nell’interpretazione delle norme, e, per analogia di fattispecie trattata, essere applicate.

Interessante precisazione viene offerta nelle ipotesi di lavoratori turnisti. Qualora l’evento di malattia si manifesti in orario successivo alla chiusura dell’ambulatorio medico, il lavoratore, ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia dell’Inps, dovrà necessariamente rivolgersi ad una struttura pubblica di continuità assistenziale per il rilascio della certificazione attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Qualora ciò non fosse possibile, per motivi giustificati e da documentare adeguatamente, il lavoratore medesimo potrà farsi rilasciare la certificazione di malattia dal medico durante il giorno successivo all’inizio dell’evento.

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