Domanda

Come dobbiamo comportarci se in fase di redazione di un atto di morte commettiamo un errore materiale nel ricopiare la data di nascita del defunto e l’atto non è ancora stato firmato né dal dichiarante, né dall’ufficiale di Stato Civile? Dobbiamo applicare la procedura prevista dall’art. 98, 1 comma del DPR 396/2000?

Risposta

L’art. 98, 1 comma del DPR 396/2000 prevede che: “L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al Prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto nonché agli interessati.”

L’art. 98 comma 1 del D.P.R. 396/2000 consente all’ufficiale dello stato civile di correggere gli errori materiali di scrittura commessi nella redazione di un atto formato in quel comune. Sussiste un errore materiale in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l’atto registrato dall’ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto (discrepanza che sia rilevabile ictu oculi) e che sia correggibile da parte dell’ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell’atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall’atto o da esso evidenziati.

Per quanto concerne le correzioni apportate dall’ufficiale dello stato civile in caso di errore di scrittura commesso nel corso della redazione dell’atto, prima delle sottoscrizioni, queste correzioni non integrano i presupposti per la procedura di cui all’art. 98, comma 1 e vengono effettuate mediante la interlineazione della parola o delle parole da sostituire e, di seguito (o in calce all’atto, con richiamo numerico, prima delle sottoscrizioni stesse), mediante la scrittura di quelle dovute, preceduta dalla dizione “si legga, invece…”.

Pertanto, nel caso specifico, la procedura da adottare è la seconda descritta, in quanto non sono ancora intervenute le sottoscrizioni e la chiusura dell’atto.

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