Domanda

Sono il responsabile finanziario di un comune di 3000 abitanti circa. Il mio ente intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 232 del TUEL in materia contabilità economico-patrimoniale. Quali documenti dobbiamo approvare con il rendiconto a fine aprile e quali invece no?

 

Risposta

Come è ormai noto gli enti che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo del comma 2 dell’art. 232 del TUEL hanno il solo obbligo di redigere annualmente la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente.  Questa dovrà essere predisposta secondo la modalità semplificata prevista dal decreto del MEF del 11 novembre 2019 (pubblicato sulla G.U. n. 283 del 03/12/2019). Ricordiamo come questo decreto preveda la possibilità di utilizzo di un apposito file excel a compilazione guidata. Il file si compone di dodici fogli di lavoro, di cui il primo denominato ‘Istruzioni’, riporta una serie di indicazioni utili per la sua corretta compilazione ed utilizzo. La Situazione patrimoniale al 31/12/2019 viene elaborata in automatico negli ultimi due fogli di lavoro, denominati rispettivamente “SP-attivo” e “SP-passivo”, sulla base dei dati contabili inseriti dall’ente nei precedenti fogli lavoro. Essa dovrà essere poi allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019. Per ottenere la Situazione patrimoniale 2019, come richiesta dall’articolo 232, comma 2, del TUEL, l’ente dovrà inserire le informazioni riguardanti le proprie attività e passività patrimoniali, classificate secondo le codifiche del piano dei conti integrato, nelle celle evidenziate in giallo dei primi fogli di lavoro del file. Esso provvederà a riclassificare e ad aggregare le informazioni inserite dall’ente e ad elaborare in automatico la Situazione patrimoniale 2019. Non è richiesta, né prevista, la compilazione del conto economico 2019. Per il solo esercizio 2019 è possibile compilare a zero alcune tipologie di voci elencate dal decreto. Si tratta in particolare dei risconti attivi e passivi, dei ratei attivi e passivi e dei contributi agli investimenti. Sempre solo per il 2019 non è obbligatoria neppure la compilazione della colonna “Anno -1” riguardante l’anno 2018, né l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo per le immobilizzazioni finanziarie, i crediti e i debiti e l’indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali. Ai fini dell’elaborazione della Situazione patrimoniale è indispensabile che l’inventario risulti aggiornato, secondo le stesse modalità e le stesse regole seguite dagli enti più grandi.

Dopo l’approvazione in consiglio la Situazione economico-patrimoniale così ricostruita dovrà essere inviata alla BDAP unitamente a tutti gli altri documenti che compongono il rendiconto della gestione. L’invio dovrà avvenire per tutti gli enti entro 30 giorni dal termine di legge previsto dall’art. 227, comma 2 dello stesso TUEL. Tutti gli enti che si trovano nella condizione di quello che ha posto il quesito non dovranno essere inviati i seguenti documenti:
a) il conto economico;
b) l’allegato h) concernente i costi per missione;
c) i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Il file allegato al decreto ministeriale elabora all’interno del foglio di lavoro “PdC-Patrimoniale” anche il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato di cui alla lettera c). Alla luce di quanto sopra esso non andrà inviato a BDAP.

A chiarirlo nelle scorse settimane è stata ARCONET con la FAQ n. 36 del 14 febbraio, il cui testo integrale è disponibile qui: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=36&cerca_text=

Va da sé che non essendo previsto l’invio alla BDAP dei documenti sopra elencati, non è neppure necessario allegarli alla deliberazione che approva il rendiconto di esercizio.

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