Domanda

Qual è la decorrenza giuridica per l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) di un cittadino che si trasferisce dal nostro Comune e presenta apposita istanza al Consolato italiano all’estero?

Risposta

In riferimento a questa tematica occorre segnalare una recente novità a livello normativo.

Fino a poco tempo fa la questione era regolata dal DPR 323/1989, che all’art. 7 prevedeva che gli effetti della dichiarazione resa all’ufficio consolare, avessero decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell’ufficiale di anagrafe (quindi la data del protocollo in entrata per il Comune ricevente).

Il 26 marzo scorso è entrato in vigore il Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”) che stabilisce, fra le altre cose, la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE dalla data di presentazione della domanda all’ufficio consolare di riferimento.

Per l’esattezza, l’art. 16 (Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani) prevede al punto 3:

“All’articolo 6 della legge 27 ottobre  1988,  n.  470,  dopo  il comma  9  è  aggiunto  il  seguente:  «9-bis.  Gli   effetti   della dichiarazione resa all’ufficio consolare, ai sensi dei commi 1  e  3, hanno decorrenza dalla data di presentazione  della  stessa,  qualora non  sia  stata  già  resa  la  dichiarazione  di  trasferimento  di residenza all’estero presso il comune di ultima  residenza,  a  norma della vigente legislazione anagrafica». L’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, è abrogato. Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora  ricevute dall’ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data.”

Pertanto, l’iscrizione all’AIRE per le domande presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora ricevute dall’ufficiale di anagrafe, avrà decorrenza dal 26 marzo 2019. L’iscrizione all’AIRE per le domande presentate dopo il 26 marzo 2019, avrà decorrenza dalla data di presentazione.

Qualora invece il cittadino, prima di partire, dichiari al Comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al Comune, a condizione che l’interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al Comune entro un anno dall’espatrio.

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