Domanda

Sono l’assessore al bilancio di un comune di 6500 abitanti circa. È possibile fare una stima, anche approssimativa, delle somme spettanti al mio ente a valere sui 3,5 miliardi di euro stanziati dal ‘Decreto Rilancio’?

 

Risposta

L’art.113 del cosiddetto ‘Decreto Rilancio’, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha istituito un ‘Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali’ di 3,5 miliardi di euro a favore di comuni, province e città metropolitane. Il fondo si pone l’obiettivo di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate a seguito dell’emergenza Covid-19. Tali somme sono assegnate per 3 miliardi di euro ai comuni e per i restanti 500 milioni a province e città metropolitane. Il riparto avverrà con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, da adottare entro il prossimo 10 luglio, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Il decreto ministeriale ne definirà i criteri e le modalità di riparto tra gli enti dei due comparti. Ciò avverrà sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate, al netto delle minori spese e tenendo altresì conto dei contributi assegnati a vario titolo a ristoro delle predette minori entrate, e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo tecnico di cui al successivo comma 2 dell’articolo. Quest’ultimo prevede infatti che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sia istituito un tavolo tecnico presso il MEF con lo scopo di esaminare e valutare le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Gli enti locali non dovranno però attendere il decreto ministeriale per vedersi erogate le somme. È infatti previsto che entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge sia loro attribuito il 30 per cento delle somme spettanti a titolo di acconto sull’ammontare complessivamente dovuto. La sua quantificazione avviene in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III (rispettivamente: ‘proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi’ e ‘proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione di irregolarità’, ovvero principalmente le sanzioni dal codice della strada), come risultanti dal SIOPE. Al fine di stimare la propria quota in acconto si dovranno pertanto verificare gli incassi 2019 in conto competenza e residuo a valere su tali voci di bilancio e applicarvi la percentuale del 1,9757%. Perché questa percentuale? In pratica questa si ottiene come rapporto fra l’ammontare delle somme erogate a titolo di acconto (pari a: 3.000.000.000,00 *0,30 = 900.000.000,00) e l’ammontare di dette entrate a livello di comparto dei comuni per l’anno 2019 (pari ad € 45.553.422.941,19). Applicando questa percentuale alle proprie entrate 2019 a titolo 1 e 3 (solo tipologie 1 e 2) si ottiene la stima dell’acconto che verrà erogato a breve al proprio comune. O, il che è lo stesso, con la seguente proporzione:

900.000.000,00 : 45.553.422.941,19 = X : Entrate da Rendiconto 2019 titolo I e III (tipologie 1 e 2).

dove X è l’importo spettante a titolo di acconto.

A luglio verrà poi erogato il saldo a valere sui restanti 2,1 mld di euro. Con una dicitura alquanto criptica l’articolo 113 del decreto legge stabilisce poi che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2 (ovvero quelle connesse all’emergenza per l’espletamento delle funzioni fondamentali) da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, si provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due comparti beneficiari del fondo, mediante apposita rimodulazione dell’importo. In quanto trasferimento dello Stato, le somme andranno iscritte al titolo 2, tipologia 101, categoria 1 con Piano finanziario: E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri. Anche per esse, come per i precedenti contributi statali straordinari legati all’emergenza, si ritiene opportuna l’istituzione di un capitolo ad hoc per una loro maggiore identificabilità e visibilità a bilancio.

Print Friendly, PDF & Email