Domanda

L’ente deve affidare dei servizi legali, è necessario acquisire il CIG?

 

Risposta

Dalla natura del quesito non è possibile capire a quale fattispecie sia da ricondurre l’affidamento dei servizi legali, ovvero, se trattasi di servizi legali esclusi dall’applicazione oggettiva del codice ai sensi dell’art. 17, co. 1, lett. d), quali ad esempio gli incarichi di patrocinio conferiti in relazione ad una specifica lite, oppure quei servizi soggetti alla disciplina alleggerita di cui all’allegato IX del d.lgs. 50/2016, ad esempio il contenzioso seriale affidato in gestione ad un operatore economico.

Sulla base di tali differenti prestazioni l’Anac, nelle linee guida n. 12, aderendo all’impostazione del Consiglio di Stato ha qualificato quest’ultima come appalto di servizi, e contratto d’opera professionale la trattazione della singola controversia. Sul punto si segnala che alcune posizioni dottrinarie e giurisprudenziali ritengono che, nel caso di affidamento di un incarico di patrocinio, anche se escluso dall’applicazione del codice, la prestazione debba comunque rientrare nella nozione di appalto.

Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione negoziale, alla luce del nuovo comunicato del Presidente dell’Anac del 16.10.2019, anche per i servizi legali esclusi dal codice, è necessario acquisire il CIG e versare il contributo Anac, qualora di valore pari o superiore a € 40.000.

L’Autorità ha ritenuto di dover acquisire dati e informazioni sulle procedure escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici e, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento sul funzionamento dell’Osservatorio ai sensi dell’art. 213, co 9, ha definito gli obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo in favore dell’Autorità per alcune tipologie di affidamento, in precedenza non previste, elencate in una tabella distinta per riferimento normativo, descrizione della prestazione, obbligo o meno di acquisizione del CIG, nonché di eventuale versamento della tassa Anac.

La procedura di richiesta dello smartCIG è infatti arricchita, nelle fattispecie contrattuali, da queste nuove tipologie che al momento non sembrano essere presenti nel caso di acquisizione del CIG tramite il sistema SIMOG.

Solo per citarne alcune e più strettamente connesse al quesito:
SERVIZI DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE FINO A 40.000 EURO
SERVIZI LEGALI FINO A 40.000 EURO

L’autorità inoltre precisa che per quanto attiene alla trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che gli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari si intendono estesi a tutte le altre fattispecie, ivi comprese quelle elencate nella citata tabella, con decorrenza dal 01.01.2020.

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