Domanda

In questi giorni la mia Amministrazione sta lavorando al DUP 2020-2022. E’ rimasto l’obbligo di iscrizione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali fra le spese correnti? Ci sono novità normative sulla materia?

 

Risposta

Il tema proposto dall’attento lettore è stato oggetto di recenti modifiche normative, rispetto al testo a suo tempo introdotto dai commi da 858 a 872 della legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019). La legge di conversione del decreto legge n. 34/2019, c.d. ‘Decreto Crescita’ n. 58 del 28/06/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29/06/2019, tuttavia, non ha accolto l’emendamento proposto alla Camera di rinviare tout court la sua applicazione al 2021. Esso proponeva altresì di istituire, nel frattempo, un tavolo tecnico presso la Ragioneria Generale dello Stato con lo scopo di individuare interventi finalizzati all’adeguamento dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, anche attraverso l’integrazione della PCC con il sistema SIOPE+ e di minimizzare le attività manuali di alimentazione dei citati sistemi. Il tutto con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti di minore dimensione che, notoriamente, dispongono di minori risorse umane oltre che finanziarie. L’obbligo di iscrizione del Fondo, fra le spese di cui alla missione 20 del titolo 1° del bilancio decorre pertanto dal 2020. Quindi è doveroso prevederlo già in sede di stesura del DUP 2020-2022 che, come noto, la giunta dovrà presentare entro la fine di questo mese. Niente rinvio al 2021 quindi, ma solo l’introduzione di due correttivi che, modificando il quadro sanzionatorio per gli enti in ritardo nei pagamenti, hanno cercato di porre rimedio alle criticità emerse nei mesi scorsi, peraltro evidenziate anche da Anci. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. La prima modifica riguarda il comma 859, lett. a). Essa introduce un ulteriore parametro che, se rispettato, consente di evitare le sanzioni: queste infatti non si applicheranno qualora il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non supera il 5 per cento dell’ammontare complessivo delle fatture che l’ente ha ricevuto nel medesimo anno. Il secondo correttivo riguarda lo svincolo delle somme che devono essere accantonate al fondo da parte degli enti ritardatari. Come noto, questo sarà tanto maggiore quanto più alto è il ritardo nei pagamenti. Tale importo non è impegnabile, al pari di tutte le somme iscritte alla missione 20, e a fine esercizio continua a confluire nella quota libera del risultato di amministrazione, Qual è la novità introdotta dalla legge di conversione del decreto? La troviamo al comma 863 della L. 145/2018, ultimo periodo, laddove si afferma che le somme accantonate si rendono nuovamente disponibili nell’esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri previsti dai commi precedenti, ovvero la riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell’ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. La novella normativa tuttavia non è intervenuta sulle modalità di calcolo dei tempi medi di pagamento, né ha risolto le criticità segnalate da più parti circa i limiti della Piattaforma Crediti – PCC. I tempi di pagamento continueranno ad essere quantificati non sulla base dei dati in possesso dell’ente, bensì di quelli presenti in PCC: resta pertanto aperta la necessità di un loro puntuale e urgente riallineamento. Proprio questa era la principale questione sollevata da Anci che, tuttavia, non ha trovato nessuna risposta da parte del Legislatore.

Da ultimo segnaliamo che sulla questione era intervenuto anche il Mef con circolare n. 20 del 19/06/2019 (il testo integrale è reperibile qui: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2019/circolare_n_20_2019/). Dopo aver evidenziato come molti enti risultassero ancora inadempienti all’obbligo di comunicazione del proprio stock di debito alla scadenza del 30/04/2019, la circolare invitava i propri uffici territoriali ad attivarsi presso le Amministrazioni e gli Enti di rispettiva competenza per sollecitare l’inserimento dei dati sulla PCC entro il termine del 30 giugno scorso che, di fatto, diveniva una proroga al suddetto termine previsto originariamente dal comma 867 della L. 145/2018.

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