Domanda

È possibile richiamare la normativa che prevede la conservazione della validità dei documenti scaduti nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, per i successivi novanta giorni alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche con riferimento al DURC, ai fini dell’aggiudicazione di un appalto?

 

Risposta

Con la pubblicazione del d.l.  19.05.2020 n. 34, ed in particolare con l’art. 81, co. 1, viene modificato l’art. 103, co. 2, primo periodo, del d.l.  17.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, con l’inserimento di una disposizione specifica relativa ai DURC, che si riporta in grassetto.  “Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il  31  gennaio  2020  e  il  31 luglio 2020, conservano  la  loro  validità  per  i  novanta  giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità̀ contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità̀ sino al 15 giugno 2020”.

In sede di conversione del decreto, con la legge 17.07.2020 n. 77, il sopra citato comma 1 dell’art. 81, viene soppresso, e per l’effetto, come indicato anche sui siti dell’Inail e dell’Inps, i durc con scadenza compresa tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020 conservano la loro validità fino al 29.10.2020.

Disposizione che tuttavia non si applica, ai sensi dell’art. 8, co. 10, del d.l. 16.07.2020 n. 76 c.d. “decreto semplificazioni”   nel caso di verifiche dell’operatore aggiudicatario di un appalto o per la stipula del contratto [1].

Al momento sia l’Inail che l’Inps hanno riportato sui loro siti esclusivamente un comunicato sulle diverse e vigenti disposizioni normative con riferimento ai DURC, ma non hanno ancora emanato circolari operative sulle differenti modalità di consultazione e/o richiesta degli stessi, in base alle specifiche funzioni della certificazione.

È opportuno tuttavia segnalare che in questo periodo con riferimento alla visualizzazione e rilascio dei DURC, i due siti, quello dell’Inail accessibile dalla pagina web  https://www.inail.it/so-access-page/ e quello dell’Inps,  https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do  non sono allineati, tanto che alcuni certificati sono visualizzabili in un sito ma non nell’altro. In attesa che venga risolto il problema, per evitare ritardi nell’efficacia dell’aggiudicazione e/o stipula dei contratti, si consiglia una doppia consultazione.

 

[1] L’art. 8, co. 10. d.l. 76/2020 In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

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