Domanda

Un contribuente possiede tre immobili, il primo adibito a propria abitazione principale, il secondo in nuda proprietà e il terzo che vorrebbe concedere in comodato ad uso gratuito alla figlia, con contratto regolarmente registrato.

È possibile accettare la dichiarazione di uso gratuito e quindi concedere l’agevolazione del 50% dell’imposta pur essendo il contribuente proprietario di tre immobili, anche se per uno è solo nudo proprietario?

 

Risposta

Il comma 10 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) dispone l’integrazione dell’art. 13 del d.l. 201/2011 (disciplina IMU) stabilendo che «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in  cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell’applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

In sostanza, per usufruire dell’agevolazione, devono sussistere le seguenti condizioni: 1) il comodante deve essere parente in linea retta entro 1° grado del comodatario; 2) il comodante deve avere la residenza anagrafica nello stesso Comune in cui è ubicata la casa concessa in uso; 3) deve trattarsi dell’unico immobile non di lusso posseduto dal comodante, in aggiunta all’abitazione principale; 4) il comodatario deve adibire l’immobile a propria abitazione principale; 5) il contratto deve essere registrato; 6) occorre presentare la dichiarazione.

Ciò premesso, in ordine al quesito si deve evidenziare che il riferimento al possesso di immobili previsto dalla norma presuppone la soggettività passiva del contribuente, che manca in caso di nuda proprietà.

Pertanto, il possesso di un terzo immobile con la sola nuda proprietà non impedisce al contribuente di usufruire della riduzione del 50% IMU prevista per i comodati.

In tal senso si è peraltro espresso l’IFEL (fondazione ANCI) con la risposta n. 8 alle FAQ del 24/2/2016 (al seguente link https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/5474-legge-di-stabilita-2016-faq-sulle-disposizioni-tributarie).

 

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