Domanda

Che differenza c’è tra invalidità civile e grave disabilità?

Risposta

Ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha diritto a fare richiesta di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap.

Saranno le commissioni mediche preposte, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell’invalidità civile e di handicap o di handicap grave.

Esiste una sostanziale differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi.

La valutazione dell’invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, con la conseguente attribuzione di una percentuale.

L’art. 1, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, stabilisce che la determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve basarsi anche sull’importanza che riveste, in attività lavorative, l’organo o l’apparato sede del danno anatomico o funzionale. In altre parole, la riduzione della capacità lavorativa è il concetto che deve essere valutato per determinare la percentuale d’invalidità, individuando anche in questo modo la capacità lavorativa residua. Tale riduzione non comporta l’impossibilità di un inserimento lavorativo, bensì la difficoltà di eseguire una determinata attività nei modi e nei limiti considerati normali per un individuo.

Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap – sempre come definito dalla Legge n. 104/92 – esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali. In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d’inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta.

La diversità dei criteri di valutazione tra l’invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92).

Di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non è legato all’altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza di riconoscimento di un’invalidità civile. Espresso in un altro modo, questo significa, che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non ha dato luogo a un 100%, è possibile avere un riconoscimento di handicap o di handicap grave.

Ultimo ma non meno importante, in nessuno dei due casi- invalidità civile e handicap – è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa. Infatti, una persona a cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento e la situazione di handicap grave può mantenere il suo posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego, sempreché, chiaramente, le condizioni di salute lo permettano.

Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi, concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono, e il congedo retribuito di due anni, solo per i familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità.

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