Domanda

Ci troviamo alle prese con un’iscrizione anagrafica d’ufficio, su segnalazione di un altro comune ex art. 16 DPR 223/89. Preso atto del fatto che effettivamente il cittadino in questione ha la dimora abituale sul nostro territorio e che, nonostante i diversi inviti con lettera raccomandata, non si è ancora presentato a rendere la dichiarazione anagrafica, come dobbiamo procedere?

Inoltre, considerato che il cittadino non è proprietario dell’immobile in cui vive, possiamo procedere comunque in assenza della dichiarazione che l’occupazione è legittima e non abusiva?

Risposta

La procedura di iscrizione d’ufficio, prevista dall’art. 15 del DPR 223/89, è quella più delicata: mancando uno dei due elementi che caratterizzano la residenza (manca in questo caso l’elemento della volontà di risiedere in un certo luogo…), l’altro elemento (la situazione di fatto) deve essere accertato in modo inequivocabile, altrimenti rischiereste di soccombere in caso di ricorso. Quindi, è necessario avere agli atti (documentati) degli accertamenti molto solidi, che attestino la dimora abituale degli interessati presso il vostro comune.

Gli accertamenti dovranno essere ben circostanziati e gli agenti non dovranno limitarsi alla visita dell’abitazione per verificare la presenza all’interno di un inquilino,  ma potrebbero raccogliere testimonianze dei vicini e degli altri occupanti dell’immobile, oppure di eventuali parenti, cercando magari di informarsi sul fatto se i figli frequentino la scuola, sul lavoro degli interessati, etc. nel tentativo di raccogliere il maggior numero di elementi probatori possibili (serviranno tutti in caso di ricorso).

Riguardo la seconda questione: è un tema sul quale gli interpreti non sono pienamente concordi. Io penso che l’istituto dell’iscrizione anagrafica d’ufficio sia tuttora applicabile.

Per procedere correttamente in questo caso è necessario inviare l’avviso di avvio del procedimento d’iscrizione d’ufficio anche al proprietario dell’immobile. Se il proprietario rimane inerte, procederete normalmente con l’iter della pratica.

Al contrario, se il proprietario stesso dovesse presentare delle osservazioni, dovrete esaminare queste eventuali controdeduzioni in ragione di una occupazione abusiva (non semplicemente la contrarietà del proprietario all’iscrizione anagrafica). Se ci si trova in presenza di occupazione dichiarata abusiva dal proprietario, dovranno essere documentati anche gli avviati procedimenti di allontanamento del cittadino dall’abitazione. Ricordiamo che l’art. 5 del D.L. 47/2014 mira a colpire “situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti” (relazione di accompagnamento dell’Atto Senato n. 1413) e che l’occupazione abusiva è perseguibile solo a querela di parte (art. 633 codice penale).

Se, infine, dovesse emergere che l’occupazione è effettivamente abusiva, in presenza di dimora abituale accertata, rimane la soluzione fornita dal Ministero dell’Interno (molto contestata) con Risoluzione n. 633 del 24 febbraio 2015: l’iscrizione come senza fissa dimora.

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