Domanda

Vorremmo, se possibile, avere un dettaglio delle modifiche apportate dal DL 32/2019 in tema di criteri di aggiudicazione e se i RUP sono obbligati ad utilizzare – nelle acquisizioni sotto la soglia comunitaria – il solo criterio del minor prezzo.

 

Risposta

Il D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri) ha modificato profondamente la dinamica di acquisizione delle commesse in ambito sotto soglia comunitario (come definita nell’articolo 35 del codice dei contratti) ma, ancor di più, lo stesso provvedimento di conversione (Legge 14/6/2019 n. 55, pubblicata in G.U. del 17/6/2019) soprattutto in materia di acquisizione di lavori pubblici.

Le modifiche, come emerge dal quesito, hanno riguardato anche i criteri di aggiudicazione ed anche in questo caso occorre segnalare un ritorno “al passato” con il provvedimento di conversione del DL citato.

Mentre il DL 32/2019 imponeva (ed impone fino all’entrata in vigore del provvedimento di conversione)  – in ambito sotto la soglia comunitaria l’utilizzo del criterio del minor prezzo (salve le eccezioni dell’articolo 95 di cui si dirà più avanti) il provvedimento di conversione ristabilisce l’equiordinazione tra criteri anche nel sotto soglia comunitario. Pertanto, a differenza dell’attuale regime l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (al netto delle ipotesi in cui questo risulti obbligatorio ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del codice dei contratti) non dovrà più essere motivato dal RUP.

Sotto si riportano le disposizioni a confronto per meglio intendere le modifiche apportate:

Art. 36, comma 9-bis in vigore dal 19 aprile (come modificato dal DL 32/2019) Emendamento apportato con il provvedimento di conversione (legge 14/6/2019 n. 55 pubblicata in G.U. del 17/6/2019, in vigore dal 18 giugno 2019)
9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 9-bis. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Anche l’articolo 95, per ciò che in questa sede interessa ha subito delle modifiche dalla recente decretazione.

Il comma 3 dell’articolo 95 dispone sui casi in cui il criterio del minor prezzo non può essere utilizzato (insiste un vero e proprio obbligo di utilizzo esclusivo del criterio in argomento).

In primo luogo i “contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera” sempre fatta salva la possibilità degli affidamenti diretti e quindi entro i 40mila euro (in cui è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo).

L’obbligo del multicriterio insiste per aggiudicare i “i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro” e – secondo la nuova ipotesi introdotta dal DL confermata la legge di conversione “i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”

Le modifiche hanno riguardato anche il comma 4 dell’articolo 95. Con il DL l’unica ipotesi residua era quella dell’aggiudicazione di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni risultano definite dal mercato (quindi a prescindere dalla soglia di affidamento). Per effetto del recente intervento in Adunanza Plenaria, l’utilizzo del minor prezzo sarà solo possibile nel caso in cui i servizi non siano ad alta intensità di manodopera (precisazione introdotta con la legge di conversione  per effetto del pronunciamento itntervenuto in sede di A.P. n. 8/2019).

 

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