Domanda

È prevista qualche forma di rendicontazione per i vari contributi straordinari a favore degli enti locali a seguito dell’emergenza da Covid-19? Se sì, con quali modalità?

 

Risposta

La domanda dell’attento lettore è di assoluto interesse per gli uffici finanziari e per gli amministratori degli enti locali. Da mesi ormai, questi si chiedono se i contributi straordinari previsti dai vari provvedimenti normativi emanati a seguito dell’emergenza da Covid-19 siano da assoggettare o meno a qualche forma di rendicontazione circa il loro effettivo utilizzo. E, in caso di utilizzo parziale, siano in qualche modo da restituire per la parte eventualmente eccedente. Pensiamo ai contributi per la solidarietà alimentare stanziati dall’Ordinanza della Protezione civile n. 658/2020, o a quelli finalizzati alla sanificazione dei locali e degli edifici previsti dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. ‘Cura Italia’), o ancora a quelli per la riapertura dei centri estivi previsti dal decreto legge n. 34/2020 (c.d. ‘Decreto Rilancio’) e, da ultimo, a quelli per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del medesimo provvedimento. La risposta la troviamo nell’art. 112-bis del decreto legge n. 34/2020. Si tratta di una norma introdotta ex novo, passata quasi in sordina, in sede di conversione del decreto ‘Rilancio’, avvenuta con la legge n. 77 del 17/07/2020, pubblicata allo scadere dei sessanta giorni previsti dalla Carta Costituzionale sulla Serie generale della G.U. n.180 del 18/07/2020 (qui il link al testo del decreto legge coordinato con le modifiche introdotte durante il lungo iter parlamentare: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-07-18&atto.codiceRedazionale=20A03914&elenco30giorni=false).

Vediamo nel dettaglio la norma, contenuta nel secondo periodo del comma 4 di tale articolo. Esso dispone che: “Per il medesimo anno [2020], l’articolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza”. L’art. 158 del Tuel, norma assai bistrattata e spesso dimenticata, dispone infatti che:

  1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
  2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell’intervento.
  3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
  4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l’ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Nella sua formulazione essa risale addirittura al d.lgs. n. 77/1995 e nel corso di questi venticinque anni non ha mai subito alcuna modifica da parte del Legislatore. Ora, dalla lettura del combinato disposto delle due norme emerge chiaramente come i contributi straordinari a favore degli enti locali assegnati da amministrazioni pubbliche a seguito dell’emergenza da Covid-19 non sono soggetti ad alcun tipo di rendicontazione. Si tratta senza dubbio di una norma di buon senso che ben si inserisce nell’ottica di semplificazione che il Governo ha inteso intraprendere in questa difficile fase emergenziale. E’ del tutto evidente che essa non autorizza gli enti locali ad un uso disinvolto di tali somme; essa ha invece l’indubbio pregio di sollevare gli uffici finanziari da obblighi di rendicontazione spesso gravosi e complessi che mal si coniugano con l’esigenza di celerità e semplificazione dei procedimenti di spesa della Pubblica Amministrazione.

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