Domanda

Il nostro ente sta avviando delle procedure d’appalto di servizi e forniture di importo inferiore ai 500 mila euro. Il responsabile del servizio vorrebbe procedere con la nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal responsabile unico del procedimento. Questo distinguo, per importi inferiori ai 500mila euro è possibile o, obbligatoriamente, il RUP deve svolgere anche le funzioni di direttore dell’esecuzione?

 

Risposta

La questione posta esige un previo chiarimento sui rapporti tra nomina del direttore dell’esecuzione ed erogazione degli incentivi.

Normalmente, anche per come la questione viene affrontata e chiarita nelle linee guida ANAC n. 3, le funzioni del direttore dell’esecuzione negli appalti di forniture e servizi d importo inferiore ai 500mila euro devono essere svolte dal RUP.

In sostanza, e banalizzando, si ritiene che nell’ambito di tali importi le funzioni/compiti da svolgere – salvo prova contraria  – non siano così complesse ed articolate.

Ma, a sommesso parere, la preoccupazione sugli incarichi distinti RUP e direttore dell’esecuzione, trae orgine (o almeno appare riconducibile) alla questione degli incentivi per funzioni tecniche. Nel senso che, questi ultimi, sono erogabili solo ed esclusivamente se per l’esecuzione del contratto è stato nominato un DEC diverso dal RUP. E ciò, secondo l’ANAC (ed il costante orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti)  è ammissibile solamente nel caso in cui  l’appalto superi i 500mila euro.

Ciò emerge, in tempi recenti, con particolare evidenza nella delibera n. 301/2019 della sezione regionale del Veneto in cui si legge, testualmente, che al di sotto dell’importo appena richiamato “la nomina disgiunta” DEC/RUP, “non è né necessaria, né tantomeno prevista”, in quanto “il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto” con la conseguenza che, solo al superamento “della stessa si impone la scissione delle due figure. Dal quadro normativo non si evincono ulteriori fattispecie che legittimino la nomina del direttore dell’esecuzione al di fuori delle ipotesi contemplate”.

L’aspetto, pertanto, sostanziale della questione è quello prospettato ma nulla esclude, qualora si ravvisassero aspetti tecnici e/o di opportunità (si pensi al caso in cui il responsabile del servizio sia al contempo RUP/DEC di diversi servizi/forniture) che rendessero necessario distribuire il carico di lavoro (ed ovviamente nel caso in cui realmente le funzioni siano articolate e la scissione risulti davvero necessaria.

In questo caso ben potrebbe, questo soggetto, individuare (se non proprio un DEC) un responsabile del procedimento con alcuni compiti di quelli riconducibili ai controlli/verifiche sull’esecuzione del contratto.

Naturalmente questo soggetto non potrebbe avere accesso ad incentivi (visto i vincoli sopra sintetizzati) ma potrebbe avere benefici in termini di valutazione sulla performance per i risultati raggiunti.

 

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