Domanda

La pausa pranzo può durare meno di mezzora?

Risposta

Siamo prossimi ad avere risposta certa a questa domanda, perché il contratto la cui ipotesi è stata sottoscritta il 21 febbraio scorso, ci porta una disciplina nuova e certa sulla durata minima della pausa.

Il quadro legale di riferimento è quello contenuto nell’art. 8 del d.lgs. 66/2003, dove si disciplina la pausa obbligatoria, quella cioè che deve intervenire dopo le 6 ore continuative di lavoro.

Tale pausa riveste il carattere di diritto indisponibile e la legge rinvia alla disciplina collettiva il compito di definirne le modalità di fruizione e la durata. In mancanza di disciplina collettiva di riferimento, il d.lgs. 66/2003 prevede una pausa obbligatoria di durata non inferiore ai 10 minuti.

È bene precisare, tuttavia, che la pausa obbligatoria non va confusa o assimilata in toto alla pausa pranzo. Il pranzo, infatti, potrebbe essere consumato prima del trascorrere delle 6 ore di servizio continuativo. Più semplicemente va ricordato che le pause hanno diverse funzioni e caratteristiche: alcune rivestono il carattere di diritto indisponibile, altre quello di consentire la consumazione del pasto.

Fino all’entrata in vigore del nuovo contratto, la fonte contrattuale che “nomina” la durata della pausa pranzo è l’art. 45 del CCNL del 14.09.2000 che tuttavia disciplina la mensa e, solo di riflesso, la durata della pausa pranzo. La norma precisa che “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti“.

A questo va aggiunto che l’istituzione del servizio mensa non è un obbligo tassativo degli enti, semmai una possibilità che deve essere compatibile con le risorse disponibili. È chiaro che ove l’ente non abbia istituito né la mensa né il buono pasto sostituivo, il riferimento della durata della pausa pranzo viene a mancare completamente, potendo lasciare spazio a pause inferiori alla mezz’ora ma non inferiori ai 10 minuti dopo le 6 ora continuative.

Il contratto nuovo, all’art. 26, scioglie ogni riserva e dubbio, armonizzando fonte legale e contrattuale, quantificando la durata minima della pausa oltre le sei ore di lavoro in trenta minuti e contestualmente prevedendo che la stessa pausa di almeno trenta minuti è quella da tenere in considerazione per la consumazione del pasto. In questo modo la disciplina è certa e non lascia spazio a pause pranzo inferiori alla mezz’ora.

L’unica eccezione alla pausa indisponibile oltre le 6 ore di lavoro è quella legata alle attività obbligatorie per legge.

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