Domanda

Un nostro dirigente si rifiuta di consegnare al servizio personale la dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità, prevista dal d.lgs. 39/2013, evidenziando “questioni di privacy”. Cosa possiamo dirgli per convincerlo?

Risposta

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato dal Governo sulla base di una delega del Parlamento, prevista nell’articolo 1, comma 49, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge Severino sull’anticorruzione), contiene “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.

L’articolo 2, del citato provvedimento, definisce l’ambito applicativo della disposizione nel comma 1 e, per gli enti locali, precisa, testualmente, al comma 2:

2.  Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione e consegnarla alla competente struttura amministrativa, che provvederà, poi, alla sua pubblicazione nel sito web dell’ente, è, invece, prevista dall’art. 20 del citato d.lgs.[1] ed è un obbligo a cui nessun dirigente (e segretario comunale) può sottrarsi anche perché – come ben specificato nel comma 4, dell’art. 20 – la pubblicazione della dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.

La dichiarazione circa l’assenza di cause di inconferibilità deve essere presentata all’atto di conferimento dell’incarico, mentre la dichiarazione sull’assenza delle cause di incompatibilità deve essere presentata annualmente.

Trattandosi di un obbligo, previsto da una specifica disposizione legislativa, non è possibile invocare alcuna “questione di tutela della privacy”, né alla luce del d.lgs. 196/2003, né del nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679, pienamente operativo dal 25 maggio 2018.

Per l’ente che riceve (e pubblica) le dichiarazioni dei dirigenti – e delle posizioni organizzative negli enti senza dirigenza – resta il problema di compiere gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. In tal senso, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato alcune indicazioni che sono contenute nel Paragrafo 7.3, del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 e, più in dettaglio, nella deliberazione n. 833, datata anch’essa 3 agosto 2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”.

In entrambi i documenti, viene previsto che le modalità operative per esercitare le opportune verifiche ed i necessari controlli, debbono essere previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione, approvato nell’ente. Misure a cui è necessario dare attuazione nel corso dell’anno di validità del Piano. Tale indispensabile attività di verifica, risulta vieppiù importante alla luce del contenuto del comma 5, del citato articolo 20, che prevede – ferme le altre gravi responsabilità – un divieto quinquennale di conferimento di incarico, qualora la dichiarazione resa dai dirigenti risulti mendace.

Al dirigente recalcitrante, pertanto, sarà sufficiente ricordargli che, senza la dichiarazione, l’incarico non acquisisce efficacia, con tutte le conseguenze previste dalle norme di legge.

Non è un caso, infatti, che tra le verifiche compiute dagli Ispettori del Ministero Economia e Finanze presso i comuni, da qualche tempo, ci sia anche l’accertamento della pubblicazione delle dichiarazioni dei dirigenti (ex art. 20, comma 3, d.lgs. 39/2013) ai quali – senza dichiarazione – tra le altre cose, non è possibile liquidare la retribuzione di risultato.

 

[1] Art. 20  Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
1.  All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2.  Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3.  Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico.
4.  La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.
5.  Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

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