Domanda

Ci troviamo per la prima volta ad affrontare un referendum costituzionale, svolgendo le funzioni presso l’ufficio elettorale del nostro Comune.

Non ci è chiaro, in questo caso, come si svolgono gli adempimenti relativi alla propaganda elettorale tramite affissioni di manifesti negli appositi spazi.

 

Risposta

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla legge 352/1970, si applicano le disposizioni della legge n. 212/1956, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Pertanto i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto, devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (quindi entro lunedì 24 febbraio 2020).

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze stesse potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno dei soggetti abilitati, purché accompagnate dal relativo atto di delega. Per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe non è richiesta nessuna autenticazione.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il termine indicato, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

La Giunta comunale, secondo quanto previsto dalla legge n. 212/1956, deve provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio 2020.

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 28 febbraio 2020, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dallo stesso giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

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