Domanda

Abbiamo notato che nel nostro ente non c’è una applicazione uniforme, tra i vari settori, in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza per gli incarichi professionali. I dati e documenti da pubblicare vanno trattati in base all’art. 15 o all’art. 37 del decreto trasparenza?

Risposta

Il quesito pone in evidenza una delle vicende più controverse di tutta la normativa in materia di trasparenza che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad affrontare. La consultazione costante dei siti web dei comuni e delle province, conferma che l’argomento merita un giusto approfondimento.

Per gli incarichi di “collaborazione e consulenza”, ai fini della trasparenza, è necessario prendere a riferimento l’art. 15, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

La base giuridica degli incarichi – nella normativa applicabile agli enti locali – è rinvenibile nell’art. 7, comma 6 e seguenti del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 110, comma 6, del TUEL 267/2000.

Sempre a livello normativo, per l’affidamento di un incarico di collaborazione è necessario riferirsi all’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del d.l. n. 112/2008, che testualmente recita:

“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
Altre disposizioni in materia sono rinvenibili nell’art. 3, commi 54, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per ogni incarico di collaborazione e consulenza i dati da pubblicare (art. 15, comma 1, d.lgs. 33/2013), sono i seguenti:
a)  gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b)  il curriculum vitae;
c)  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

A tali obblighi, si aggiunge quanto previsto dall’art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede l’obbligo di pubblicare l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e consulente.

Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori”, devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio (affidamento con Codice Identificativo di Gara – CIG), si applica l’art. 37, del d.lgs. 33/2013, prevedendo la pubblicazione dei dati ivi indicati nella sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.

Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall’art. 18, del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione Personale> Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.

Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali (si pensi, ad esempio, agli incarichi legali), si rammenta che l’ANAC ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza, di cui assicurare la pubblicazione sui siti, quelli conferiti:

  • ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali;
  • ai componenti del Collegio sindacale;
  • ai componenti del Collegio dei revisori dei conti;
  • ai collaboratori occasionali.

Per questa tipologia di incarichi, le informazioni richieste vanno pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione (art. 15, co. 4, d.lgs. 33/2013).

La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell’attestazione ex art. 53 d.lgs. 165/2001, comporta inefficacia dell’atto, non consentendo, quindi, né l’utilizzo della prestazione eventualmente resa, né la liquidazione del compenso.

Nel caso in cui il pagamento della prestazione sia stato comunque corrisposto si determina responsabilità in capo a chi l’ha disposto e l’irrogazione di una sanzione pari alla somma pagata.

Ricapitolando:

  • se l’incarico professionale è inteso come affidamento appalto di servizio, ai sensi del d.lgs. 50/2016, quindi con CIG: i dati vanno pubblicati su Amministrazione trasparente> Bandi di gara e contratti;
  • se l’incarico affidato è un rapporto di collaborazione o consulenza (art. 7, comma 6 e seguenti, d.lgs. 165/2001) i dati vanno pubblicati su Amministrazione trasparente> Collaboratori e consulenti.

Avendo consultato direttamente il sito web del comune interpellante, si consiglia di eliminare dalla sezione Collaboratori e consulenti tutti gli incarichi affidati con CIG.

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