Domanda

Da sempre, nel nostro ente, abbiamo pubblicato all’albo pretorio online il testo integrale delle ordinanze di sospensione lavori, emesse nei confronti di cittadini che hanno commesso un abuso edilizio. Il collega del comune vicino dice che non vanno pubblicate. Sapete darci qualche informazione al riguardo?

 

Risposta

In materia di ordinanze comunali, va specificato che nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, non compare mai il termine “ordinanze”, per cui, in assenza di una norma specifica, occorre rifarsi alle disposizioni di carattere generale, quali – ad esempio – la deliberazione del Garante privacy italiano, emanata il 15 maggio 2014, recanti “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

Per ciò che concerne, quindi, le ordinanze, sia che siano emanate da dirigenti (P.O. negli enti senza dirigenza) o dal Sindaco, nella versione capo dell’amministrazione (art. 50, comma 5, TUEL 267/2000) o come ufficiale di Governo (art. 54, comma 4, TUEL), la regola generale da rispettare, con specifica indicazione che sarebbe opportuno inserire nella sezione Trasparenza del PTPCT, è la seguente:

  • vanno pubblicate all’albo pretorio online solo le ordinanze aventi carattere di generalità, rivolte ad una pluralità di soggetti, altrimenti non facilmente raggiungibili (esempio: chiusura scuole per maltempo; divieto di utilizzo dell’acqua; disciplina della circolazione e sosta; divietò di innaffiamento orti e giardini; misure a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, eccetera);
  • vanno “notificate” agli interessati e non pubblicate, le ordinanze, rivolte a singole persone, in cui gli si ordina di fare o non fare qualcosa (ordinanze/ingiunzione di pagamento; abusi edilizi; Trattamento Sanitario Obbligatorio – TSO e Assistenza Sanitaria Obbligatoria – ASO, eccetera).

Per quanto riguarda lo specifico quesito, occorre rifarsi all’art. 31, comma 7, del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale testualmente recita:
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Come si può notare, la disposizione prevede che vengano pubblicati i dati relativi agli immobili realizzati abusivamente; l’oggetto dei rapporti della P.G, e delle relative ordinanze. La norma, dunque, non prevede la pubblicazione integrale dell’ordinanza, come invece, viene effettuato nel vostro comune.

Sempre restando al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) va ricordato che anche in altri articoli (cfr. art. 30, comma 7) il legislatore ha sempre utilizzato l’espressione “notificare” e mai quella di “pubblicare”.

Si ritengono corrette, quindi, le modalità di pubblicazione adottate dal comune vicino al vostro, che pubblica, all’albo pretorio online, la verifica mensile del segretario comunale in materia di abusi edilizi, riportando solamente, per quanto riguarda le ordinanze, il loro numero progressivo, la data di emanazione e l’oggetto della medesima, con l’accortezza di NON inserire nell’oggetto il nominativo del destinatario a cui il provvedimento di sospensione è stato notificato.

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