Domanda

Il responsabile dei tributi locali di un comune può essere un dipendente non incaricato di posizione organizzativa?

Risposta

Si ritiene che il funzionario responsabile d’imposta possa essere individuato anche tra soggetti non titolari di posizione organizzativa, dal momento che la legittimazione a svolgere tale incarico trova la sua fonte nel provvedimento di nomina a responsabile del servizio (ovvero di funzionario responsabile dei tributi) e non già nell’incarico di posizione organizzativa (istituto previsto dal CCNL e non già da una disposizione legislativa).

Invero, nel caso in cui il funzionario responsabile sia un sub-apicale, il mancato conferimento dell’incarico di posizione organizzativa non inficia in alcun modo la legittimità degli atti adottati in quanto la “titolarità dell’organo pubblico” è prevista dalla legge e non dal contratto collettivo di lavoro.

La tesi proposta trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale affermatosi in materia (cfr. TAR Puglia, Lecce, sent. n. 8515/2002 e TAR Puglia, Bari, sent. n. 1539/2003), secondo cui il funzionario responsabile non deve necessariamente essere un dirigente (apicale), potendo anche essere un ex VIII livello o sub-apicale (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3677/2002), con conseguente legittimità degli atti emessi.

Il nuovo funzionario designato dall’amministrazione non potrà, comunque, svolgere le mansioni di ufficiale della riscossione se non ha conseguito l’apposita abilitazione prevista dall’art. 42 del d.lgs. 112/1999 e dal d.p.r. 402/2000.

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