Domanda

Bdap mi ha segnalato alcuni errori sul Rendiconto 2019. In particolare, sugli Schemi di bilancio SDB sono emerse incoerenze fra il Prospetto dimostrativo dell’avanzo e l’allegato a/1. Mi potete aiutare?

 

Risposta

I nuovi allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto, che hanno debuttato con la chiusura dell’esercizio 2019, hanno dato non pochi grattacapi ai ragionieri non solo nella fase di compilazione, ma anche nella fase del loro invio a Bdap. Le cause sono molteplici: si tratta di quadri nuovi e assai complessi che necessitano di essere ‘digeriti’ non solo dagli uffici finanziari dei comuni, ma anche da parte delle software house che forniscono loro i gestionali di contabilità. Queste ultime si sono trovate a doverli mettere a punto in tutta fretta, talora senza prevedere la necessaria integrazione con gli altri schemi del rendiconto. Con riferimento al quesito posto, ricordiamo che il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (di seguito: ‘Prospetto’) è quello in cui, dopo aver dato dimostrazione del risultato di esercizio, questo viene suddiviso nelle sue componenti di cui all’art. 187 del Tuel: fondi accantonati, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e, per differenza, fondi liberi. Uno dei controlli fatti da Bdap sul file SDB (Schemi di Bilancio) attiene alla verifica di coerenza fra questo quadro e i tre nuovi allegati a/1 (Elenco analitico delle quote accantonate nel risultato di amministrazione), a/2 (Quote vincolate) e a/3 (Quote destinate). Il sistema verifica che via sia piena coerenza fra le somme risultanti nei singoli allegati (ultima colonna a destra dei tre prospetti) e la relativa scomposizione contenuta nel suddetto Prospetto. Le voci che compongono la parte accantonata del risultato di esercizio nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione devono avere piena corrispondenza con quelle del quadro a/1. Lo stesso dicasi per le voci che compongono la parte vincolata del risultato di amministrazione con quelle riportate nel quadro a/2. Non è sufficiente che nel Prospetto il totale dei singoli fondi dell’avanzo (accantonati, vincolati e destinati) siano corretti, e di conseguenza, lo sia il suo ammontare complessivo. E’ necessario che lo siano anche le singole voci che compongono i singoli fondi. In caso contrario il documento, pur avendo lo stato di ‘acquisito’ non supererebbe l’ultimo dei cinque controlli previsti da Bdap, quello di coerenza, appunto. Purtroppo molti gestionali della contabilità non fanno questa verifica in sede di predisposizione degli allegati al rendiconto, con la conseguenza che gli errori emergono solo in fase di invio a Bdap. Non vi sono invece particolari problemi per il quadro a/3 in quanto la parte dell’avanzo destinata agli investimenti è rappresentata nel suddetto Prospetto in un’unica riga.

Come è noto, Bdap da un paio di anni ormai dà la possibilità di inviare bilanci preventivi e rendiconti prima della loro approvazione da parte del consiglio dell’ente. In questo caso l’invio va effettuato scegliendo lo stato di ‘preconsuntivo’. Eventuali errori segnalati da Bdap in questa fase potranno essere corretti e sistemati prima dell’approvazione da parte dell’organo competente; viceversa, qualora essi emergano solo ad avvenuta approvazione, si renderà necessario adottare una nuova deliberazione da parte del consiglio. Vi deve infatti essere piena corrispondenza fra i dati inviati a Bdap e i documenti approvati. Lo stesso organo di revisione è chiamato a verificare e ad attestare tale corrispondenza nel proprio questionario da inviare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della L. 266/2005. Ecco perché è opportuno effettuare l’invio dei dati con tale modalità: eventuali errori potranno essere rimossi per tempo evitando l’imbarazzo di dover deliberare nuovamente, specie se si tratta di errori che, sebbene rilevati da Bdap, sono di importanza marginale e non sostanziale.

Ricordiamo poi che, oltre ai documenti contabili relativi al rendiconto (Schemi di bilancio-SDB, Dati contabili analitici-DCA, Piano degli indicatori e dei risultati attesi), l’ente deve inviare anche una serie di allegati. Trattasi dei seguenti: Prospetto dei dati SIOPE, Elenco dei residui attivi e passivi, Elenco dei crediti inesigibili, Relazione sulla gestione approvata dalla giunta ai sensi dell’art. 231 del Tuel, Relazione dell’organo di revisione. Infine un cenno alla scadenza per l’invio ora unificata e non più legata all’effettiva data di approvazione da parte del singolo ente. Per quest’anno per tutti gli enti essa è fissata al 30 luglio prossimo ai sensi dell’art. 161 del Tuel, ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di legge per l’approvazione del rendiconto 2019 che il decreto legge ‘Cura Italia’, (n. 18/2020) ha fissato al 30 giugno prossimo.

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