Domanda

Con il nuovo CCNL sono cambiate le regole per il calcolo della retribuzione di posizione in caso di convenzione tra enti. Potreste riassumerci lo stato attuale delle cose, con particolare riferimento ai limiti esistenti?

Risposta

L’istituto del cosiddetto “scavalco condiviso” è disciplinato dall’art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 e ad esso occorre riferirsi, in modo scrupoloso, per una corretta applicazione dei vari istituti in esso contemplati. Nel CCNL per il comparto Funzioni locali, firmato il 21/05/2018 (consultabile nel sito web dell’ARAN) la questione viene trattata – con conferma delle disposizioni sopra meglio richiamate – nell’art. 17, commi 6 e 7, relativamente al personale incarico di Posizione organizzativa.

Premesso quanto segue, si ricorda che:

  • in caso di convenzione tra enti, ex art. 14 CCN 2004, occorre acquisire, in via preventiva l’assenso del dipendente. La convenzione deve essere approvata, nel medesimo testo, da parte di tutti gli enti aderenti all’accordo e stipulata dopo la formale approvazione delle deliberazioni;
  • ogni ente (comma 1, secondo periodo) è tenuto a coprire la spesa relativa alle ore di utilizzo del dipendente per le proprie finalità.
  • l’ente di provenienza “A” continua a corrispondere, per intero, al suo dipendente il trattamento economico spettante in base alla categoria e livello retributivo (Progressioni economiche, RIA, eccetera), incamerando le somme rimborsate da ciascuno dei comuni convenzionati;
  • per ciò che riguarda il trattamento accessorio del dipendente, si applicano i commi 4, 5 e 7, dell’art. 14, laddove si specifica che ogni ente dovrà far fronte alla somma di spettanza, rimborsando all’ente “A” – che eroga le somme – la propria quota. E’ chiaro che – in via preventiva – potrà essere rivista la “pesatura” della Posizione organizzativa, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del CCNL 31/03/1999 e dall’articolo 15, comma 2, del CCNL 2018.

Per quanto riguarda, inoltre, il calcolo della spesa del salario accessorio, ai fini del rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un principio di logica e razionalità, si ritiene che la quota di retribuzione di posizione e di risultato, “rimborsata” dai comuni, non vada calcolata nel “tetto di spesa” dell’ente “A”, mentre dovrà essere calcolata dai comuni “utilizzatori” nel proprio tetto, riferito all’anno 2016.

Si specifica, infine, che la quota rimborsata va conteggiata come aggregato di spesa di personale e non va conteggiata come tetto per il lavoro flessibile, ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.

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