Domanda

Una dipendente a tempo determinato finisce il suo incarico a settembre. Ha ormai fatto 3 anni e anche l’anno aggiuntivo previsto dal Job act. L’amministrazione vorrebbe dare un altro incarico sempre per lo stesso lavoro. Come potrebbe fare?

 

Risposta

L’art. 50 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che:

  • un contratto a tempo determinato non può durare più di 3 anni;
  • non è possibile superare i 3 anni nemmeno sommando più contratti tra le stesse parti per le stesse mansioni, salva la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di 12 mesi nei casi di cui al comma 11;
  • tra un contratto e l’altro ci deve essere un intervallo di tempo da 5 a 20 giorni a seconda dei casi e salve le eccezioni di cui al comma 12.

Dato che ci deve essere uno stacco, prima e dopo il periodo di interruzione si svolgono due distinti rapporti di lavoro, per l’accesso ai quali si devono necessariamente applicare le procedure previste per il reclutamento a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni: ad ogni assunzione si applicano le regole previste per l’accesso al pubblico impiego (principalmente: art. 97 comma 2 della Costituzione, d.lgs. 165/2001, regolamenti dei singoli enti sull’accesso all’impiego), comprese le regole previste dal bando di concorso di cui si tratta e dagli accordi tra gli enti coinvolti circa l’utilizzo condiviso delle graduatorie e circa le modalità del loro scorrimento.

Nel caso in cui, in applicazione di tali regole, venisse individuato lo stesso lavoratore che ha già prestato servizio a tempo determinato per lo stesso ente e per le stesse mansioni, è necessario rispettare l’intervallo di stacco.

Nel caso in cui, in applicazione di tali regole, venisse individuato un lavoratore che non ha già prestato servizio a tempo determinato per lo stesso ente per le stesse mansioni, non ci sono intervalli da rispettare, dato che non si verificano le circostanze con riferimento alle quali il CCNL richiede lo stacco.

Quindi, la riassunzione dello stesso lavoratore dopo lo stacco non è esclusa a priori, ma dipende quale è il canale di reclutamento utilizzato e le regole che lo disciplinano.

Nel caso descritto dal quesito è ipotizzabile anche il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, nel rispetto della disciplina di legge, contrattuale (art. 52 CCNL 21.05.2018), e contenuta nei regolamenti dell’ente: si vedano in modo particolare i regolamenti dell’ente per quanto riguarda la scelta dell’agenzia di somministrazione e per la scelta del lavoratore tra quelli proposti dall’agenzia.

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