Domanda

È pervenuta al nostro ente una richiesta di Accesso civico generalizzato (FOIA) che riguarda le le informazioni sotto meglio riportate:

AREA INFORMATICA:

a)      Elenco dei fornitori in essere e dei relativi contratti con l’indicazione del periodo contrattaule e dell’importo complessivo per gli anni 2015-2016-2017, con eventuale distinta, evidenziata nel contratto, tra costi di assistenza e manutenzione, di servizi e di investimento;
b)      Elenco delle applicazioni con indicazione del fornitore e del produttore (qualora differenti);

AREA TURISTICO GESTIONALE

a)      Informazioni sulla spesa del comune negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) collegabili ad azioni di promozione e marketing turistico, pubblicità e organizzazione eventi;
b)      Indicazione sulla struttura organizzativa del personale impegnato dal comune nei suddetti servizi e quantificazione economica dei costi;
c)      Dettagli sui numeri delle presenze turistiche in eventi (palio, eventi musicali, letterari, manifestaizoni fieristiche, ecc) e musei.

È possibile accoglierla?

Risposta

L’accesso civico generalizzato – FOIA è l’acronimo inglese che sta per Freedom Of Information Act – è un nuovo istituto giuridico introdotto nell’ordinamento con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha largamente modificato ed integrato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia obblighi di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni.

Dopo le modifiche, quindi, l’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, prevede quanto segue:

2.  Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

L’accesso civico generalizzato, dunque, può essere attivato da chiunque e può riguardare qualsiasi dato o documento detenuto da una P.A. Le esclusioni e i limiti a tale diritto sono previste nell’art. 5-bis, del d.lgs. 33/2013 e il comma 6, di tale articolo prevede che l’ANAC, d’intesa col Garante della Privacy, avrebbe dovuto emanare delle Linee guida “ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.

L’ANAC ha emanato le previste Linee guida, approvandole con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e, al Paragrafo 3, si suggerisce l’adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

L’ente, pertanto, nella valutazione dell’Accesso e nella conseguente decisione se accoglierlo o meno,  dovrebbe anche fare riferimento – qualora adottata – alla disciplina interna di cui dispone.

Le Linee guida ANAC, sono completate da un Allegato contenente una “Guida operativa all’accesso generalizzato”.

Tra le varie questioni trattate, al Punto 4 della Guida, si trova il seguente quesito e relativa risposta:

(4) Che cosa si può richiedere con l’accesso generalizzato?
Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione.
Ciò significa:
– che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati ed alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti.
– che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.
La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Ciò significa:
che la richiesta indica i documenti o i dati richiesti, ovvero
– che la richiesta consente all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti. Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Da quanto sopra riportato, rispondendo al quesito, si ritiene che la domanda di accesso, così come formulata, NON SIA ACCOGLIBILE, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, con la motivazione che l’interessato non ha indicato, in modo chiaro e comprensibile, nessun dato o documento, detenuto dall’ente, ma ha richiesto una serie di informazioni, riferite a più anni, che l’ente locale, per poter rispondere, dovrebbe:

a)     ricercare;
b)     trovare;
c)     esaminare;
d)     estrapolare;
e)     assemblare;
f)       equiparare;
g)     confrontare;
h)     elaborare.

In aggiunta, si sottolinea che alcune delle informazioni richieste dovrebbero essere già reperibili nel sito web del comune e più precisamente:

Per Area informatica, Punto a) le informazioni si possono trovare nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di gara e contratti.
Per Area Turistico gestionale, Punto b) le informazioni si possono trovare nella sezione:
Amministrazione trasparente > Organizzazione > Articolazione degli uffici.

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