Domanda

È possibile concedere una rinegoziazione di una cessione dello stipendio in presenza di ritenute per pignoramenti?

 

Risposta

Si dà per scontato che i pignoramenti, delegazione di pagamento e precedente cessione sono stati eseguiti nel rispetto dei limiti di legge e che sono soddisfatti i presupposti generali per la rinegoziazione della cessione ai sensi dell’art. 39 del DPR 180/1950.

Nella situazione descritta nel quesito si possono verificare due casi:

1) la rinegoziazione della cessione porta ad abbassare oppure a mantenere invariata la rata mensile di rimborso: in questo caso non c’è ragione per la quale l’ente debba negare il suo assenso alla ricontrattazione (mediante estinzione e nuova cessione), dato che questa operazione non incrementerebbe l’incidenza complessiva del cumulo di cessione, delegazione e pignoramento sulla retribuzione del dipendente;

2) la rinegoziazione della cessione porta ad incrementare l’importo della rata mensile di rimborso: in questo caso l’ente non è nelle condizioni di assentire alla nuova cessione:

  • se si supera la soglia di cui all’art. 68, comma 1, del DPR 180/1950 (“Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti”);
  • se si supera la soglia di cui all’art. 70, comma 1, del DPR 180/1950 prevista per il cumulo tra delegazione e cessione;
  • naturalmente, se si supera la soglia del quinto della retribuzione per la cessione.
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