Domanda

Nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid -19 abbiamo sospeso tutti gli adempimenti non urgenti. Ci troviamo ora in ufficio alcuni decreti di concessione della cittadinanza italiana, notificati in data 7 gennaio 2020, per i quali non è stato ancora prestato il previsto giuramento, tenuto conto appunto del periodo emergenziale. Tale giuramento dovrà necessariamente essere prestato entro 6 mesi dalla notifica, oppure c’è stato uno slittamento dei termini?

 

Risposta

La legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza” all’art. 10 prevede:

“1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.”

Il dl 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era intervenuto con una sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti amministrativi. A questo proposito il primo comma dell’articolo 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) prevede:

“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.”

Il successivo dl 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, con l’art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza) ha ulteriormente prorogato i termini della sospensione:

“1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.”

Questo articolo interessa diversi procedimenti relativi ai servizi demografici, tra i quali la concessione della cittadinanza italiana.

È la stessa circolare del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, in data 24.03.2020, che conferma questa impostazione, prevedendo quanto segue:

“Al fine di garantire informazione ai Comuni e alle Rappresentanze diplomatiche, si evidenzia che rientrano nella prevista sospensione anche i termini connessi ai procedimenti di acquisto della cittadinanza che esulano dalla competenza di questo Dipartimento e appartengono a quella degli Ufficiali di Stato civile in Italia e all’estero. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, per l’elezione di cittadinanza da parte dello straniero nato in Italia al diciottesimo anno di età, nonché della disposizione di cui all’articolo 10, per la prestazione del giuramento.”

Pertanto i termini di tutti questi procedimenti rimangono sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio (83 giorni in totale), tenuto conto della situazione emergenziale nella quale ci troviamo. Quindi, nel caso concreto, per il calcolo della scadenza dei termini è necessario sommare ai sei mesi previsti dall’art. 10 sopra citato, ulteriori 83 giorni.

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